Il DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater, ha modificato da cima a fondo il superbonus già a partire dal 2023. Infatti, addio al 110% per passare a un’agevolazione pari al 90% della spesa sostenuta. Dunque, parliamo di un ridimensionamento abbastanza importante. Tuttavia, accanto alla riduzione dell’agevolazione, il nuovo Governo ha previsto che anche per il 2023 sarà possibile sfruttare il superbonus per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari. Senza l’intervento del nuovo decreto, per gli immobili appena citati, il superbonus sarebbe andato in pensione a fine 2022.
Detto ciò, il proprietario o chi detiene ad altro titolo (ad esempio in affitto) un edificio unifamiliare, comprese le villette, potrà sfruttare il superbonus solo se la casa oggetto dei lavori è l’abitazione principale e se il reddito del nucleo familiare non è superiore ad un certo limite. Tale limite va rapportato ad un quoziente familiare.
Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.
Il superbonus 2023
In base a quanto detto in premessa, per le villette e gli edifici unifamiliari la proroga del superbonus vale solo per il 2023.
Nello specifico, il superbonus al 90% spetterà solo se:
- l’immobile per il quale si richiede l’agevolazione è “abitazione principale” e
- laddove il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 15.000 euro.
Il reddito del nucleo familiare deve essere rapportato ad un quoziente familiare come da tabella allegata al decreto Aiuti-quater.
Sempre per le villette e gli edifici unifamiliari, il superbonus si applica ancora al 110 per cento, fino al 31 marzo 2023: con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento, entro il 30 settembre 2022. Ciò vale, indipendentemente dai redditi percepiti dal nucleo familiare. Superbonus al 110 anche laddove la
CILAS sia presentata entro la data del 25 novembre.
Il quoziente familiare per il superbonus 2023
Partendo da un reddito complessivo del contribuente, del coniuge e dei familiari conviventi, lo stesso dovrà essere diviso per un quoziente familiare in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
Dunque, al numeratore ci sarà il reddito complessivo del nucleo familiare.
Tale reddito sarà diviso (denominatore) per:
- 1 nel caso di un nucleo famigliare composto da una sola persona;
- 2 se è presente un secondo familiare convivente ( coniuge, soggetto legato da unione civile o la persona convivente).
Da qui, la base (1 o 2), è incrementata: di 0,5 se è presente un familiare a carico diverso dal coniuge (o dal componente dell’unione civile o della convivenza di fatto), di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. In tal modo sarà definito il reddito complessivo. Il reddito complessivo ai fini del superbonus non deve essere superiore a 15.000 euro.
Facciamo un esempio.
Ipotizziamo che il reddito di un nucleo familiare composto dai due coniugi e da un figlio a carico è pari a 22.000 euro. Nello specifico, ai fini del superbonus 2023, il reddito andrà calcolato come di seguito riportato: 22.000/2,5 (i coniugi più un figlio a carico). In tale caso, il reddito che dovrà essere considerato ai fini del superbonus è 8.800 euro. Sarà possibile accedere al superbonus 2023.