Il superbonus 110% è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che, possiamo dire, ne hanno modificato molto il perimetro di applicazione. Dal decreto Aiuti quater alla Legge di bilancio 2023, e per finire il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.
A seguito di ciò, dunque, si è reso necessario che l’Agenzia Entrate emanasse un documento di prassi con cui far luce sulle novità. Il documento è arrivato. Si tratta della Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
La novità per i lavori sull’abitazione principale
Tra le novità affrontate c’è quella che riguarda il superbonus sulla casa adibita ad abitazione principale.
Al riguardo, ricordiamo che, il decreto Aiuti quater (art.9, comma 1, lettera a), numero 3) ha ridotto il superbonus dal 110% al 90% per interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, su unità immobiliari, dalle persone fisiche e con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Affinché si possa applicare il superbonus è richiesto che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
- che tale unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 art. 119 decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.
Dunque, sulla base della nuova norma, per lavori (trainanti e trainati) fatti a partire dal 1° gennaio 2023 sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, il superbonus spetta nella misura del 90% e non più del 110%. Il tutto anche a condizione che sia rispettato il requisito reddituale dei 15.000 euro e che il contribuente abbia sulla casa oggetto dei lavori il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Inoltre l’abitazione deve essere quella in cui questi abbia dimora e residenza (ossia, abitazione principale).
Superbonus 90%, in chiaro i requisiti
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E del 2023 ha fornito una serie di delucidazioni in merito. In dettaglio ha precisato che:
- per “interventi avviati dal 1° gennaio 2023” devono intendersi, in linea generale, quei lavori per i quali la CILA (titolo abilitativo) risulti presentata a decorrere dalla predetta data e per i quali la data di inizio lavori indicata nella CILA stessa sia successiva al 31 dicembre 2022
- possono rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia precedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023 (ciò può essere documentato dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori)
- il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi deve esistere al momento di inizio dei lavori
- qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus 90% spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori
- per il calcolo del reddito di riferimento (15.000 euro) si deve tener conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa (quindi anno 2022).
Riassumendo…
Il superbonus spetta nella misura del 90% per interventi iniziati dal 1° gennaio 2023.
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro
- l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su questi punti nella Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.