Di recente il decreto Aiuti quater (art. 9) è intervenuto sul superbonus 110 estendendo, per lavori fatti su villette unifamiliari, la possibilità di goderne anche su spese fatte entro il 31 marzo 2023 (quindi non più entro il 31 dicembre 2022) a condizione che entro il 30 settembre 2022 risulti raggiunto almeno il SAL 30% dell’intervento complessivamente previsto.
Allo stesso tempo, il legislatore riduce, per le spese 2023, il superbonus dal 110% al 90%, per lavori su edifici condominiali e villette bifamiliari. Per le spese 2023, dunque, in questo caso, il 110 scende al 90%.
Altra importante novità è la possibilità di avere il superbonus al 90% (e non al 110) per i lavori fatti, da persone fisiche, sull’abitazione principale. E ciò con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e per lavori avviati nel 2023.
Superbonus 90% abitazione principale, i requisiti
Per il superbonus 90% abitazione principale, in dettaglio, al fine di poterlo avere, l’art. 9 decreto Aiuti quater, stabilisce che è richiesto il rispetto di tutti i seguenti requisiti:
- il contribuente (che sostiene la spesa per i lavori) deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) sull’unità immobiliare
- la stessa unità immobiliare oggetto dei lavori deve essere adibita ad abitazione principale
- il contribuente deve avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del successivo comma 8-bis.1 art. 9, non superiore a 15.000 euro.
Dunque, per il superbonus 90% abitazione principale è indispensabile che chi sostiene la spesa risulti proprietario dell’immobile oggetto dei lavori oppure titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc.).
Questo significa che se la spesa è sostenuta dall’usufruttuario, il superbonus spetta a quest’ultimo (purché la casa stessa risulti la sua abitazione principale e purché rispetti il requisito reddituale dei 15.000 euro).
Se le spese sono pagate dall’inquilino
A differenza degli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.), tuttavia, stando al tenore letterale dell’art. 9 decreto Aiuti quater, dunque, restano esclusi dal superbonus 90% abitazione principale gli inquilini e i comodatari.
Il possesso dell’immobile in capo ad essi (sulla base di un contratto di locazione o comodato) non dà luogo ad alcun diritto reale di godimento, ma alla semplice detenzione dell’immobile. E ciò anche laddove quell’immobile rappresenti per loro abitazione principale (quindi, vi hanno fissato residenza e dimora abituale).
Ciò significa che se la spesa è sostenuta dall’inquilino, questi è fuori dal superbonus 90% abitazione principale. Ovviamente è fuori anche il proprietario se è questi a farsi carico della spesa ed è fuori perché l’immobile non rappresenterebbe la sua abitazione principale (salvo il contrario).
Le cose, tuttavia, potrebbero essere riviste nella fase di conversione in legge del decreto Aiuti quater.
Per gli altri bonus casa, invece, il beneficio fiscale già spetta anche all’inquilino o al comodatario purché le spese siano da loro effettivamente sostenute.