Nell’ambito dei bonus edilizi, l’Agenzia Entrate sta verificando (e potrà verificare), la congruità delle spese fatte. Una congruità che deve risultare da apposita asseverazione. Tra ciò che maggiormente il fisco sta attenzionando rientra certamente la congruità spese superbonus.
In premessa, ricordiamo che, in ambito superbonus, secondo quanto previsto, dall’art. 119 decreto-legge n. 34/2020, l’asseverazione congruità spese serve sempre, a prescindere dalla forma in cui il contribuente ne gode. Quindi, sia laddove questi decida per la detrazione fiscale in dichiarazione redditi, ma anche nel caso in cui, nei limiti dei casi ancora ammessi, decida di optare per sconto in fattura o cessione del credito.
L’asseverazione negli altri bonus edilizi
A differenza dell’asseverazione congruità spese superbonus, è più ristretto, invece, il campo di applicazione di tale requisito per gli altri bonus edilizi.
Regola vuole che per gli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione 50%, ecobonus ordinario), l’asseverazione in esame serve laddove si opti per sconto in fattura o cessione del credito. Quindi, non occorre se il contribuente decide di goderne nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.
Inoltre, anche quando si opti per sconto o cessione, l’asseverazione non sempre serve. Non occorre, infatti, in queste due ipotesi:
- gli interventi edilizi realizzati sono lavori c.d. in edilizia libera;
- sono lavori (anche se non in edilizia libera) di importo complessivo NON superiore a 10.000 euro.
Con riferimento al secondo punto, l’unica eccezione è stata il bonus facciate. Un bonus che, tuttavia, non esiste più dal 1° gennaio 2023. In tal caso, l’asseverazione congruità spese, in ipotesi di sconto o cessione, serviva anche se erano lavori in edilizia libera ovvero lavori NON superiori a 10.000 euro.
L’asseverazione congruità spese superbonus: il prezzario di riferimento
La congruità spese superbonus, come anche quella richiesta in altri bonus edilizi, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.).
Regola dice che, ai fini del suo rilascio, il tecnico deve riferirsi ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a) dell’art. 119 decreto Rilancio e all’Allegato A, punto 13.1, del DM 6 agosto 2020 (prezzari DEI, Regionali e delle province autonome). Si può far riferimento anche ai massimari di cui al decreto del MITE n°75/2022.
A questo proposito, in vista dei possibili controlli da parte dell’Agenzia Entrate, è opportuno ricordare che quest’ultima in una risposta di chiarimento sulla congruità spese superbonus e altri bonus edilizi (Risposta n.1/2024) ha precisato che il prezzario di riferimento ai fini dell’asseverazione deve essere quello vigente al momento di sostenimento delle spese.
Riassumendo…
- la congruità spese superbonus deve essere sempre asseverata
- l’asseverazione è rilasciata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.)
- il prezzario di riferimento deve essere quelli vigente al momento in cui la spesa è sostenuta
- trovi qui quando serve asseverazione nei bonus edilizi.