Nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto Rilancio, il superbonus 110% spetta anche per gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico presistente. Questo importante chiarimento è contenuto nelle ultime FAQ pubblicate dal Governo sul portale telematico dedicato al 110%. Per beneficiare del 110%, è necessario che sia effettuato congiuntamente un intervento di risparmio energetico o di riduzione del rischio sismico rientranti tra quelli c.d. trainanti. Per esempio l’intervento di cappotto termico dell’edificio residenziale.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è stato previsto con il D.
Su tale ultimo punto, la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha prorogato la detrazione del 110% anche alle spese pagate nel 2022. Per la precisione fino al 30 giungo 2022.
Il termine del 30 giugno 2022 è ulteriormente prorogato:
- al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo nonché
- al 30 giugno 2023 per quelli effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
In alternativa alla detrazione il contribuente può optare per la cessione del credito pari alla stessa detrazione spettante. Anche in favore di imprese e privati che non hanno nulla a che vedere con l’esecuzione dei lavori. Con il consenso della ditta che segue i lavori, in alternativa alla cessione/detrazione, è possibile ottenere lo sconto in fattura. Lo sconto può essere pari al totale del corrispettivo dovuto all’impresa per l’esecuzione dei lavori.
Superbonus 110%: i lavori agevolati
Si distingue a monte tra lavori trainanti e lavori trainati. I primi sono agevolati al 110% anche se non sono effettuati contestualmente ad altri tipi di lavoro; al contrario, quelli trainati prendono il 110% solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.
In particolare, le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento devono essere effettuate: nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti.
Detto ciò, rientrano tra i lavori trainanti, quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Sono invece considerati trainati: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Gli interventi agevolati devono essere realizzati su: parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
L’installazione dell’impianto fotovoltaico
Quale intervento trainato, il superbonus spetta anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. I sistemi di accumulo posso essere installati sia contestualmente sia successivamente rispetto all’impianto fotovoltaico.
L’installazione è agevolata se effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio,
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
- edifici unifamiliari e su
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
Detto ciò, il 110% sul fotovoltaico spetta se:
- l’installazione degli impianti è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- in caso di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Si veda su tale passaggio la circolare, Agenzia delle entrate, n°24/E 2020.
I limiti di detrazione
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è previsto che (comma, art.119 del D.L. 34/2020),
la detrazione di cui al comma 5 e’ riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo del sistema di accumulo.
Attenzione: il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare.
La detrazione in parola non è cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Superbonus 110%: Il potenziamento del vecchio impianto fotovoltaico
Sul portale del Governo dedicato al 110%, sono state pubblicate delle FAQ su vari casi pratici. Uno dei quali riguarda il potenziamento dell’impianto fotovoltaico presistente.
Il quesito qui di interesse è il seguente:
in un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus 110% di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?
La risposta è stata affermativa. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.
In sintesi, se si esegue un intervento trainante, è possibile accedere al 110% anche per il potenziamento del vecchio impianto fotovoltaico.
Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha già ammesso il 110% per il potenziamento del fotovoltaico con la circolare n°30/E 2021.