Il Ministero del Turismo ha aggiornato l’elenco delle spese ammissibili al superbonus alberghi.
Ecco le novità già in vigore.
Il superbonus alberghi
Il superbonus alberghi è un insieme di incentivi riconosciuto in favore delle imprese turistiche.
Nello specifico, Il decreto n° 152/2021, c.d. decreto PNRR, all’art.1, riconosce:
- un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi agevolati,
- un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati per un importo massimo pari a 40.000 euro (incrementato a determinate condizioni);
- finanziamenti a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il finanziamento agevolato spetta solo in riferimento alle spese non coperte nè dal credito d’imposta nè dal contributo a fondo perduto.
Con l’avviso del 23 dicembre , il Ministero ha individuato le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, c.d superbonus alberghi.
Successivamente, il Ministero ha pubblicato l’elenco analitico delle spese agevolabili.
Ancora, con un ulteriore avviso, sono state messe in chiaro le date per accedere alla piattaforma Invitalia e presentare le istanza di contributo.
Rivisto l’elenco delle spese ammissibili
Proprio in merito alle spese agevolabili, con apposito aggiornamento, è stato rivisto Il punto a) dell’elenco sopra citato e relativo agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
L’elenco è così integrato:
a.2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
L’attestazione della spese sostenute
Rimangono invariate le modalità di attestazione delle spese.
Infatti, l’effettività del sostenimento delle spese ammesse al superbonus deve risultare da apposita attestazione rilasciata: dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. E’ valida anche l’attestazione rilasciata dal responsabile del centro di assistenza fiscale (Caf).
In ogni caso, non sono ammissibili le spese: a) per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale; b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea; c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01); obbligatorie a norma di legge.