Il ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta in favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, c.d. decreto Piano nazionale ripresa e resilienza, PNRR. Nel linguaggio comune si parla anche di superbonus alberghi.
L’avviso individua nello specifico gli interventi sulle strutture ricettive che danno la possibilità di accedere alle suddette agevolazioni. Le agevolazioni consistono in un credito d’imposta e contributi a fondo perduto.
Ecco per quali spese è possibile beneficiare del superbonus alberghi.
Il superbonus alberghi
Il decreto PNRR, all’art.1, riconosce, in favore delle imprese turistiche, un mix di incentivi:
- un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi agevolati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021;
- un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro;
- finanziamenti a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il finanziamento agevolato spetta solo in riferimento alle spese non coperte nè dal credito d’imposta nè dal contributo a fondo perduto.
Soggetti beneficiari
Gli incentivi sono riconosciuti alle:
- imprese alberghiere,
- alle strutture che svolgono attivita’ agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria
aperta, - nonche’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Tali soggetti possono beneficiare del superbonus alberghi.
I lavori agevolati
Gli interventi ammessi al superbonus alberghi possono essere di seguito riassunti:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (decreto requisiti);
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi agevolati e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi.
L’elenco delle singole voci di spesa ammesse al superbonus alberghi, saranno pubblicate dal Ministero del Turismo con un ulteriore avviso. La pubblicazione dovrebbe avvenire entro i prossimi 30 giorni.