La Legge di bilancio 2021 definisce con precisione l’unità immobiliare funzionalmente indipendente. E’ definita tale qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva per: l’approvvigionamento idrico; il gas; l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
L’unità indipendente che rispetta tali requisiti può essere ammessa al superbonus 110%.
A prevederlo è la Legge di bilancio 2021, prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il superbonus 110%
Il superbonus 110% è una detrazione riconosciuta per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali. La detrazione è prevista all’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Il Superbonus spetta per i seguenti lavori definiti trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Se eseguiti contestualmente agli interventi trainanti, il 110% spetta anche per i seguenti interventi trainati:
- interventi di efficientamento energetico ordinario;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Tuttavia nella Legge di bilancio 2021 è prevista specifica proroga per tutto il 2022, a determinate condizioni.
Superbonus anche per le unità indipendenti
Il superbonus 110% si applica ai suddetti interventi se realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Come da indicazioni di cui al decreto Requisiti, un’unita familiare può essere considerata funzionalmente indipendente se dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere quali:
- impianti per l’acqua,
- per il gas;
- energia elettrica;
- per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo).
E’ inoltre necessaria la presenza di un accesso autonomo dall’esterno. L’unita’ immobiliare deve disporre di un accesso indipendente non comune ad altre unita’ immobiliari. Chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprieta’ esclusiva.
L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.
Tale ultima indicazione è rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°24/E 2020.
Le novità della Legge di bilancio 2021: unità indipendenti con tre impianti di proprietà
La Legge di bilancio 2021, definisce a livello normativo il concetto di unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Infatti, viene considerata tale qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva per: l’approvvigionamento idrico; il gas; per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
L’unità indipendente che rispetta tali requisiti può essere ammessa al superbonus 110%.