Superbonus anche se la casa è di lusso. L’agevolazione è sempre esclusa per i c.d. interventi trainati, ma ci sono delle eccezioni sugli interventi trainanti quale ad esempio il cappotto termico.
Il superbonus: gli immobili agevolati
I lavori agevolati con il Superbonus 110%, ex art.119 del d.L. 34/2020, decreto Rilancio, devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- nonchè su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
In base a quanto riportato nella circolare n° 24/E 2020, sono escluse le unità immobiliari c.d di lusso ossia appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale), A8 (Abitazioni in ville – Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario) e A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Sono inoltre esclusi gli immobili strumentali, d’impresa , merce e quelli c.d patrimonio.
Dunque, il superbonus 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:
- da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Il superbonus per le case di lusso
Considerato che per gli immobili d’impresa, strumentali o merce, stessa cosa dicasi per gli immobili utilizzati dal professionista, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione può comunque spettare in relazione alle spese sostenute dal possessore/detentore per i lavori sulle parti comuni condominiali, noi di Investire oggi riteniamo che la stessa apertura possa valere per gli immobili di lusso.
Da qui, il Superbonus spetta anche ai possessori o detentori delle unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette unità immobiliari di lusso). Per le sole spese sostenute per realizzare interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Anche senza fare il cappotto termico.
Gli stessi contribuenti, però, non possono usufruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie abitazioni.