La Camera mette in chiaro e fornisce un’interpretazione autentica su un aspetto fondamentale del superbonus in merito alla possibilità di detrarre anche la spesa sostenuta per il visto di conformità.
A Montecitorio è arrivato l’ok al testo di conversione del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023. Un provvedimento con cui il governo ha sancito lo stop alle due opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Il decreto è ora in fase di conversione in legge. E dopo il via libera della Camera (185 voti favorevoli e 121 contrari) passerà al Senato.
Il testo licenziato dai deputati, contiene alcune novità rispetto a quello approvato dal Consiglio dei Ministri. C’è ad esempio la possibilità di optare per il superbonus a 10 anni e la riapertura dello sconto e cessione del credito per alcuni bonus edilizi.
Il visto di conformità e l’asseverazione nel superbonus
L’articolo 121, al comma 1-ter decreto Rilancio, ricordiamo, individua puntualmente gli adempimenti che il contribuente deve mettere in atto nell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito nel campo del superbonus.
Ci riferiamo, in particolar modo al visto di conformità e all’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Il visto di conformità serve nel caso in cui si opta per sconto o cessione del credito. E anche nel caso in cui si gode del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. E deve essere rilasciato da un soggetto abilitato, come commercialista, consulente del lavoro, ecc.
Non serve visto quando il contribuente utilizza il superbonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi). O tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
L’asseverazione, che deve essere rilasciata, da parte di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.), serve, invece, a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
La detrazione della spesa per il visto (chiarimento)
Lo stesso art. 121 comma 1-ter del decreto Rilancio, dice che le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione sono anch’esse detraibili. Al pari delle altre spese ammesse al superbonus o altro bonus edilizio per il quale il visto o l’asseverazione si sono resi necessari.
A questo proposito, tuttavia, lo scorso anno, la Direzione Regionale Agenzia Entrate della Lombardia (interpello n. 904-2020/2022), aveva ritenuto che per far si che nel superbonus diventi detraibile anche la spesa sostenuta per il visto, tale spesa deve essere anch’essa asseverata al pari degli altri oneri.
Tale interpretazione è superata dal testo approvato dalla Camera in fase di conversione in legge del decreto n. 11 del 2023. Viene, infatti, chiarito che l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese.
Pertanto, la mancata asseverazione della spesa del visto di conformità non preclude la possibilità di poter detrarre questa spesa.