Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, riduce il superbonus dal 110% al 90%. Ciò vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023. Lo stesso decreto regola i casi specifici in cui sarà possibile sfruttare il superbonus pieno al 110%. In particolare, il superbonus con aliquota al 110% e non al 90%, spetterà per i lavori: condominiali, su villette ed edifici unifamiliari; nonché per quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici.
Detto ciò, per prendere il 110 pieno, la CILAS superbonus deve essere presentata entro oggi. Attenzione, in caso di lavori condominiali, è necessario anche che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori, risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.
In alcuni casi non basta la CILAS, ma servono altre autorizzazioni.
CILAS superbonus entro oggi
Presentando la CILAS superbonus entro oggi, sia per i lavori su edifici condominiali sia per quelli su edifici e villette unifamiliari, si prenderà il superbonus 110. Tale condizione vale anche per per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari: funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si pensi alle villette a schiera.
Per i lavori di demolizione e di ricostruzione rileva la data di avvio delle relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo (non sono fatti in CILA). Dunque, entro il 25 novembre deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Prendono anche il 110 pieno, per le spese pagate fino al 31 marzo 2023, i proprietari di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30 per cento entro il 30 settembre 2022.
Si ponga attenzione al fatto che per gli edifici unifamiliari comprese le villette, il superbonus, seppur al 90%, spetta anche nel 2023, la proroga di un anno è stata fissata sempre con il decreto Aiuti-quater. Per i lavori condominiali c’era già la proroga lunga, anche se la riduzione dell’aliquota agevolativa è stata anticipata di un anno.
Superbonus. La CILAS a volte non basta
Alcune volte la CILAS può non essere sufficiente.
Infatti, in base alle indicazioni fornite nel quaderno ANCI Cila superbonus:
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.
Dunque, bisognerà prestare la massima attenzione per evitare la decadenza dell’agevolazione.