ENEA (Agenzia nazionale per l’efficienza energetica) indica la strada che bisogna percorrere per la correzione di un’asseverazione sbagliata trasmessa nel campo dei bonus edilizi.
L’intervento chiarificatore si è reso necessario in quanto molti tecnici procedevano alla correzione inviando una PEC. E, invece, non è questa la modalità indicata da ENEA.
Innanzitutto, occorre ricordare che, ad esempio, per avere il superbonus è necessario che il committente i lavori acquista visto di conformità ed asseverazione. Ciò sia nel caso in cui si sceglie di godere dello sgravio nella forma della detrazione fiscale, sia laddove si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito.
L’unica eccezione è quando si decide di godere dello sgravio nella forma della detrazione in dichiarazione dei redditi e tale dichiarazione è quella precompilata (730 precompilato o Modello Redditi precompilato) o quella presentata tramite sostituto d’imposta. In questi casi non c’è necessità del visto di conformità.
A cosa serve l’asseverazione
L’asseverazione serve a dimostrare che l’intervento edilizio realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Serve anche a dimostrare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.) il quale deve anche trasmetterla ad ENEA. Ultimamente l’Agenzia Entrate ha anche chiarito che nell’asseverazione spese deve essere riportata anche quella sostenuta per il visto.
Dopo l’invio a ENEA dell’asseverazione, il tecnico potrebbe accorgersi di aver commesso degli errori. In tale ipotesi, molti di loro procedevano alla correzione inviando una PEC a ENEA.
Come correggere l’asseverazione sbagliata: le indicazioni ENEA
ENEA ha informato che non è tale la procedura da seguire. Questo è quanto si fa sapere espressamente:
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell’ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale diasseverazione, dev’essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Correzioni e integrazioni dell’asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L’asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.
In conclusione
Dunque, per la correzione di errori sostanziali (quali ad esempio errori riguardanti i dati tecnici dei lavori che potrebbero compromettere il diritto alla detrazione fiscale per il committente) occorre procedere alla correzione con l’annullamento del protocollo dell’asseverazione sbagliata. Apportare, quindi, le modifiche e fare una nuova trasmissione.
Se, invece, si tratta di errori solo formali è sufficiente che il tecnico faccia una dichiarazione sostitutiva dove attesta gli errori e la quale non va trasmessa ad ENEA ma consegnata al committente i lavori.
ENEA, pertanto, dice che non è possibile correggere o integrare con messaggi via PEC le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le PEC inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. Le uniche strade percorribili sono quelle sopra indicate.
Trovi qui la nota ENEA sulla correzione dell’asseverazione sbagliata.