In caso di applicazione del “pro-rata” (articolo 19, quinto comma, Dpr n. 633/1972), l’opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus, potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto “parziale”).
Questa è l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate, con al risposta n° 118 del 15 marzo. Sulla base delle disposizioni contenute nell’art.119 del comma 9-ter dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
L’Iva indetraibile, rilevata sulla base della percentuale individuata a posteriori, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
La risposta n°118 del 15 marzo. Il pro-rata Iva e il superbonus 110
La risposta n°118 del 15 marzo prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, un contribuente titolare di partita iva, ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, come stabilito dal comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora opti per lo “sconto di fattura”, in caso di applicazione del “pro-rata Iva”, ex all’articolo 19, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il problema sta nelle corretta individuazione dell’importo ammesso al superbonus e oggetto di sconto in fattura. Anche l’iva, per la parte indetraibile può essere ammessa al superbonus.
Come può essere determinato tale importo, considerato che con il meccanismo del pro-rata Iva, la parte dell’Iva effettivamente indetraibile ossia che rimane a carico del contribuente, è conosciuta sulla base di una percentuale di pro-rata individuata solo in sede di dichiarazione annuale Iva?
Secondo il contribuente, una possibile soluzione è quella di considerare la percentuale di detraibilità derivante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente quello di riferimento come definitiva anziché provvisoria e soggetta a conguaglio. Tale soluzione varrebbe con riferimento alle sole fatture che possono fruire della detrazione Superbonus ed essere assoggettate a sconto in fattura.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate è di parere contrario.
Infatti, l’Agenzia delle entrate ritiene che in caso di applicazione del “pro-rata” (articolo 19, quinto comma, Dpr n. 633/1972), l’opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto “parziale”). Questa è l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate sulla base delle disposizioni contenute nell’art.119 del comma 9-ter dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
L’Iva indetraibile, rilevata sulla base della percentuale individuata a posteriori in dichiarazione dei redditi, potrà essere portata in detrazione al 110% nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
Da qui, lato fornitore dei lavori, questo applicherà uno sconto “parziale”. Dunque, il credito d’imposta da sconto in fattura in favore dell’impresa che esegue i lavori è calcolato sull’importo dello sconto applicato. A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore potrà applicare uno sconto “parziale” pari a 10.000 euro, e lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro (Fonte circolare ADE n° 24/e 2020).