Non c’è pace per il superbonus. Il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater che nel testo già in vigore ha stravolto l’agevolazione, in fase di conversione in legge prevede ulteriori modifiche. Infatti, in fase di esame del testo in Senato, non è più presente la previsione in base alla quale possono continuare a prendere il superbonus condomini 110 pieno con la CILAS presentata entro il 25 novembre e la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.
Sembrava che questa previsione dovesse aggiungersi a quella successivamente introdotta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in base alla quale si prende il 110 pieno e non il 90% anche con: CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022; delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022.
Purtroppo le due previsioni non saranno in vigore contemporaneamente. O meglio, se a oggi sono entrambe in corso di validità, dopo la pubblicazione della legge di conversione del DL Aiuti-quater rimarrà in vigore solo quella della Legge di bilancio. Pertanto dovrà essere prestata massima attenzione alla verificata della data della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori 110. Non dimenticando di controllare i documenti per attestare la data della delibera.
Attenzione però, nel testo finale della Legge di bilancio 2023 c’è una sorpresa che rimette tutto al proprio posto confermando il superbonus condomini 110 pieno. Cerchiamo di fare chiarezza in un contesto normativo che è diventato davvero difficile da decifrare. Ma siamo qui per questo.
Il superbonus condomini
L’art.9 del decreto Aiuti-quater ha ridimensionato il superbonus 2023. Infatti, l’aliquota agevolativa è scesa dal 110% al 90%. Tuttavia sono state previste specifiche casistiche rispetto alle quali nel 2023 continuerà ad applicarsi il superbonus pieno. Ossia al 110%. Nel complesso, se ci soffermiamo sui lavori condominiali, le scadenze e le aliquote superbonus saranno le seguenti: 90% per le spese 2023 (non più al 110), 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Fermo restando quanto detto sopra, rispetto ai lavori condominiali spetta ancora il 110 pieno se:
- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre;
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022.
Per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, il superbonus al 110% si applicherà ai lavori rispetto ai quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Stessa cosa dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le scadenze per le ONLUS
Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale rileva sempre la CILAS entro il 25 novembre. Dunque, sì al superbonus al 110% con CILAS entro il 25 novembre.
Il superbonus 2023 spetta al 110% fino al 2025 per i soggetti che:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Novità in fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater per il superbonus condomini
In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, tuttavia è stata eliminata la previsione in base alla quale spetta il 110 pieno: per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti valida la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, prima di tale data, anche la delibera assembleare con approvazione dell’esecuzione dei lavori; per i lavori comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le novità complessive nella Legge di bilancio 2023
Attenzione, il fatto che in fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater vengano eliminate le suddette previsioni agevolative dipende dalla circostanza che anche la Legge di bilancio interviene sul superbonus.
Infatti, grazie alla Legge di bilancio continuerà ad applicarsi il 110 pieno (Fonte dossier ufficiale Legge di bilancio):
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (ovvero in data 18 novembre 2022), e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
- per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Fermo restando quanto previsto per le case unifamiliari dallo stesso “Aiuti-quater”.
Difatti, la Legge di bilancio riproduce e amplia le previsioni in essere rispetto al testo iniziale del decreto Aiuti-quater.