L’Agenzia delle entrate su sollecito del Ministero dell’Economia e delle finanze, Mef, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, ha fornito nuove istruzioni in merito alle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito superbonus 110. Sconto in fattura e cessione del credito che devono avvenire per stato di avanzamento lavori. Cosa succede se entro il termine di operatività dell’agevolazione superbonus 110, il contribuente paga acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, ma poi non riesce a portare a termine i lavori preventivati? Ha diritto al superbonus per la parte di spese pagata?
Ecco quello che c’è da sapere.
Superbonus con stato di avanzamento lavori, SAL al 30%
In base all’articolo 121 del D.l. 34/2020, decreto Rilancio, le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito pari alla detrazione spettante, puo’ essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, SAL. Per gli interventi ammessi al superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
La norma sembra ammettere le opzioni in esame anche per stato di avanzamento lavori. L’Agenzia delle entrate invece ha chiarito che in riferimento al solo Superbonus, l’opzione per stato di avanzamento lavori è obbligatoria.
Da qui, bisogna fare attenzione alla gestione dei SAL al 31 dicembre.
Superbonus e SAL. Nuove istruzioni Agenzia delle entrate
Cosa succede se entro il termine di operatività dell’agevolazione superbonus 110, il contribuente paga acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, ma poi non riesce a portare a termine tutti i lavori preventivati? Ha diritto al superbonus per la parte di spese pagate?
A tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate, su sollecito del Ministero dell’Economia e delle finanze, Mef, in risposta ad un’interrogazione parlamentare.
I benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Attenzione, i lavori devono essere comunque realizzati.
Infatti, nella riposta in esame, il Fisco ha ribadito che la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici, comporta il recupero dell’agevolazione indebitamente fruita. Maggiorata degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Acconti SAL nei termini e lavori tardivi
Sulla base di quanto detto finora, l’Agenzia delle entrate precisa che:
deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.
Dunque, ok ai lavori terminati dopo il periodo di vigenza dell’agevolazioni. Anche se non completati per il totale di quelli preventivati. Fermo restando che devono essere rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma. Ad esempio, l’edifico deve passare a due classi energetiche superiori. Rispetto a quella iniziale.