Superbonus ed ecobonus si cumulano: lo sconto è doppio?

L'Agenzia delle entrate conferma che la proroga al 30 giugno 2022 riguarda anche l'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo.
3 anni fa
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Foto © Pixabay

Si al cumulo tra superbonus ed ecobonus. Il fatto che il contribuente stia beneficiando dell’ecobonus, non è da ostacolo all’effettuazione di nuovi interventi ammessi al superbonus. Nello specifico, un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate se sostituendo un vecchio generatore, installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3), possa continuare a beneficiare della detrazione del 65% (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire del 110% su quello nuovo.

L’Agenzia ha dato parere positivo con la risposta n° 672/2021.

La risposta n° 672/2021

La riposta n°672/2021 prende spunto da specifica istanza di interpello.

Un contribuente, è proprietario di un appartamento posto all’interno di un edificio composto da tre appartamenti, ognuno intestato ad un soggetto diverso.

A breve, l’edificio sarà oggetto dei seguenti lavori: coibentazione delle strutture opache, cambio dei serramenti, nuova installazione di impianto fotovoltaico con accumulo e installazione di sistemi BACS”.

L’istante, dopo aver precisato che si sono verificati tutti i requisiti per accedere al Superbonus, chiede di sapere:

  • se anche la misura relativa all’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022;
  • se sostituendo il vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione al 65 per cento (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire della detrazione del 110 per cento su quello nuovo  (cumulo tra superbonus ed ecobonus);
  • quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell’amianto.

Il parere dell’Agenzia delle entrate: si al cumulo tra Superbonus ed ecobonus

In merito al 1° quesito sulla proroga del superbonus , l’Agenzia delle entrate conferma che la proroga al 30 giugno 2022 riguarda anche l’intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo.

Sul 2° quesito, cumulo Superbonus ed ecobonus, la risposta è affermativa. Infatti, L’Agenzia riprende quanto chiarito con la circolare n. 30/2020, nella quale ha specificato che:

in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus …, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento(..).

Pertanto, il contribuente potrà continuare a fruire dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.

In merito alle spese di rimozione dell’amianto, l’Agenzia delle entrate, li considera quali interventi connessi alla realizzazione dei lavori che beneficiario del superbonus 110%. Dunque, agevolabili. A condizione tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. A tal proposito l’amministrazione sottolinea che tali condizioni devono essere attestate dal competente tecnico abilitato, insieme alla verifica della rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto “requisiti”), e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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