Il Coniuge, il componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado nonché i conviventi di fatto, possono beneficiare del superbonus in qualità di familiari conviventi del proprietario o del detentore dell’immobile oggetto dei lavori.
Affinché ciò sia ammesso, è necessario che tali soggetti sostengano effettivamente le spese e le fatture siano a loro intestati.
Una volta sostenute le spese, cosa succede laddove il rapporto di convivenza dovesse interrompersi?
Ecco cosa bisogna sapere per evitare di perdere il bonus 110.
Il superbonus 110 per il familiare convivente
Il superbonus 110 spetta anche la familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile.
Ciò vale allo stesso modo per gli altri bonus: bonus ristrutturazione, facciate, ecobonus, ecc.
Quando si parla di familiare convivente, il termine va inteso nella sua accezione più ampia. Infatti, se sostengono le spese e se le fatture sono a loro intestati possono beneficiare del bonus 110: il coniuge, il componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado nonché i conviventi di fatto.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Attenzione, non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato.
Infatti, è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Inoltre bisogna fare attenzione alla corretta intestazione della CILA.
Anche il familiare convivente può optare per la c.d. cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Se la convivenza viene meno
Le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. Sono esclusi gli immobili locati o concessi in comodato (circolare Agenzia delle entrate n°7/E 2021). Dunque l’immobile deve essere a disposizione.
Da qui, è lecito chiedersi che fine fa la detrazione se la convivenza dovesse venire meno?
Ebbene, nella già citata circolare n°7/e, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che:
- lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Dunque, rileva la situazione di convivenza presente all’inizio dei lavori.
Una sua successiva interruzione non è causa di perdita del superbonus 110.