In materia di Superbonus, la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. Questa opzione superbonus in 10 anni può essere esercitata anche per una sola parte delle spese sostenute nel 2022. Senza obbligo di includere tutte le spese dello stesso anno.
Queste sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 252/2024.
Tale opzione per la detrazione lunga andava esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Tuttavia, è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa per rettificare la propria scelta.
Il superbonus in 10 anni
Grazie al DL 11/2023, c.d. decreto cessioni (o decreto superbonus) è stata prevista la possibilità di detrarre la spesa superbonus in 10 quote annuali di pari importo. Anziché in 4 quote annuali.
In particolare, l’articolo 2 del Dl n. 11/2023 ha introdotto nel citato articolo 119 il comma 8quinquies, secondo il quale la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
In tal modo, il Governo è andato incontro a quei contribuenti che si sarebbero potuti trovare in una situazione di incapienza fiscale. Perdendo parte della detrazione che può essere utilizzata per quote annuali; senza possibilità di riportare il residuo all’anno successivo.
Dunque, è riconosciuta al contribuente la possibilità di spalmare la spesa superbonus sostenuta nel 2022 su dieci anni.
Come da circolare n°13/2023 sulla cessione del credito, per applicare le novità di cui al DL Cessioni,
è necessario che la spesa relativa periodo d’imposta 2022 (l’unica per la quale è ammessa la detrazione lunga), per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
Superbonus in 10 anni anche parziale (risposta Agenzia delle entrate)
Con la risposta n°252/2024 sul superbonus in 10 anni, l’Agenzia delle entrate si è soffermata su una casistica particolare legata proprio alla chance di superbonus in 10 anni.
Una contribuente, unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022 spese per interventi di risparmio energetico ammessi al Superbonus, suddivisi tra interventi “trainanti” e “trainati”, senza però indicarli nella dichiarazione dei redditi di quell’anno.
La contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può avvalersi:
- della ripartizione in dieci quote annuali per alcune spese specifiche (come la sostituzione dell’impianto di climatizzazione, infissi e fotovoltaico), prevista dal comma 8-quinquies dell’articolo 119 del decreto Rilancio, e
- della ripartizione in quattro quote annuali per altre spese (legate all’isolamento termico), secondo il comma 1 del medesimo articolo.
L’Agenzia, richiamando la normativa e le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 13/E del 13 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell’8 agosto 2020, ha chiarito che per le spese sostenute nel 2022 è possibile avvalersi della ripartizione in dieci quote annuali. Anche solo per una parte delle spese, senza obbligo di estenderla a tutte.
Pertanto, la contribuente può presentare un Modello Redditi integrativo 2023 per le spese da ripartire in quattro anni e, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023, scegliere la ripartizione in dieci quote annuali per altre spese sostenute. Come previsto dal comma 8-quinquies dell’articolo 119.
Nei fatti come da noi anticipato viene confermato che per la detrazione superbonus in 10 anni è possibile ricorrere all’integrativa.
Riassumendo…
- Opzione di ripartizione decennale: grazie al DL 11/2023, per le spese Superbonus sostenute nel 2022 è possibile optare per una detrazione in dieci quote annuali di pari importo, anziché in quattro, per evitare situazioni di incapienza fiscale.
- Esercizio dell’opzione: l’opzione per la ripartizione decennale è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che le spese non siano state indicate nella dichiarazione precedente (modello 730/2023 o Redditi 2023).
- Detrazione parziale: l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 252/2024) ha confermato che è possibile scegliere la ripartizione decennale anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, mantenendo per altre spese la ripartizione ordinaria in quattro anni.
- Rettifica con dichiarazione integrativa: per modificare una scelta precedente, è possibile presentare una dichiarazione integrativa per indicare le spese da detrarre secondo la modalità desiderata.
- Normativa e circolari: l’Agenzia richiama il DL 34/2020 (art. 119, commi 1 e 8-quinquies) e le circolari n. 13/E, 17/E, 23/E, 30/E e 24/E per chiarire i dettagli sull’applicazione della detrazione decennale.