Un importante chiarimento arriva dalla Direzione Regionale Agenzia Entrate della Lombardia nell’ambito del superbonus. Ed in particolare sulla necessità che anche la spesa sostenuta per il visto di conformità debba essere o meno asseverata dal tecnico abilitato.
Occorre innanzitutto fare un passo indietro e ricordare quanto prevede la normativa in tema di superbonus.
Il superbonus si concretizza in una detrazione fiscale da ripartire in dichiarazione dei redditi in 5 quota annuali di pari importo oppure 4 quote a seconda dell’anno in cui è sostenuta la spesa.
Il beneficio fiscale è riconosciuto per spese fatte a fronte di interventi edilizi c.d. trainanti e trainati.
In luogo della detrazione fiscale, il committente i lavori può optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Superbonus, quando serve il visto di conformità
Per godere del superbonus è necessario acquisire il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Tale visto serve sia nel caso in cui si opta per sconto o cessione del credito sia nel caso in cui si gode del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. L’unica ipotesi in cui non serve è quando il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
La spesa sostenuta per il visto (quindi, l’onorario pagato al professionista che lo rilascia) è anch’essa una spesa detraibile. Dunque, anche tale costo rientra nel superbonus.
L’asseverazione delle spese: il chiarimento per il visto
Oltre al visto di conformità, per avere il superbonus è necessario anche acquisire un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.).
Proprio con riferimento all’asseverazione spese, la Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia, nella Risposta ad interpello n. 904-2020/2022. ha precisato che
laddove l’onorario professionale per l’apposizione del visto di conformità dell’istante non sia oggetto di apposita asseverazione, lo stesso non potrà rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione (e per le quali può essere esercitata, in via alternativa, l’opzione dello “sconto in fattura”). Solo laddove la spesa riferita a tale onorario sia asseverata, e rientri altresì nel costo massimo unitario e nella spesa massima ammissibile prevista per ciascuna categoria di intervento agevolato, invece, il contribuente potrà essere ammesso alla maxi detrazione delle spese relative al rilascio del visto di conformità.
In parole semplici, è detto che per far si che nel superbonus diventi detraibile anche la spesa sostenuta per il visto di conformità, tale spesa deve essere anch’essa asseverata al pari degli altri oneri.