Superbonus. Verifica su sconto in fattura 110 (risposta n°140 Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti sullo sconto in fattura 110 e sulla tempistica di emissione della fattura
6 mesi fa
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Sconto in fattura o cessione del credito
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Il 31 dicembre 2023 ha segnalato la deadline per lo sconto in fattura superbonus al 110%. Infatti dal 2024 il bonus è sceso al 70%; si tratta di un bel taglio percentuale che costringerà molti contribuenti a mettere mano al portafoglio per coprire la parte di spesa non agevolabile.

Al 31 dicembre era necessaria non solo l’asseverazione ma anche una fattura regolare dalla quale risultava lo sconto in fattura. Tuttavia con il sistema della fatturazione elettronica può succedere che la fattura sia stata scartata. Perchè irregolare.

Ad esempio lo scarto può essere dovuto anche all’utilizzo di caratteri speciali nel quadro “causale” della fattura elettronica.

A ogni modo, con la risposta n°140 del 24 giugno, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se una fattura inviata entro il 31 dicembre e poi scartata sia comunque valida ai fini dello sconto in fattura 110. Ciò laddove dopo lo scarto il contribuente abbia provveduto nuovamente all’invio nei 5 giorni successivi. E comunque nei termini di legge.

Lo sconto in fattura 110

Sconto in fattura 110 e cessione del credito sono state le grandi novità delle agevolazioni previste per la ristrutturazione delle case.

Soprattutto nel primo anno di entrata in vigore dell’agevolazione, chi doveva ristrutturare casa non ha perso l’occasione di far pagare i lavori allo Stato. Anche le imprese hanno colto l’affare. Infatti si trattava di soldi sicuri, a rischio zero posto che i soldi ce li metteva lo Stato. Tuttavia dopo una infinita serie di truffe il Governo allora in carica decise di porre una stretta alla super agevolazione inserendo obblighi di asseverazione e di congruità dei prezzi. Infatti, si era creata una vera e propria bolla che aveva fatto lievitare i prezzi dei materiali rendendo carissimi i lavori che fino a poco tempo prima si facevano con molto meno.

A ogni modo sconto in fattura e cessione del credito hanno resistito.

Tuttavia con il taglio all’agevolazione prevista dal 2023 le due opzioni hanno perso un pò di appeal. Ora, dopo il DL 39/2024, rimangono ancora pochi i lavori rispetto ai quali sconto e cessione sono ancora ammessi.

Detto ciò, al ricorrere di alcune condizioni, i condomini hanno potuto ristrutturare casa conservando il 110 sulle spese 2023. Con lo sconto in fattura. Tuttavia serviva emettere la fattura con lo sconto entro il 31 dicembre 2023.

Superbonus. Verifica su sconto in fattura 110 (risposta n°140)

Proprio sull’emissione della fattura entro il 31 dicembre, con la risposta n°140 sullo sconto 110 del 24 giugno, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la seguente situazione.

Una società ha inviato la fattura con l’indicazione dello sconto 110 in data 28 dicembre. Tuttavia il sistema ha scartato la fattura. Da qui, il nuovo invio nei successivi 5 giorni. Dopo il 31 dicembre 2023.

Da qui, la domanda posta al Fisco è se ai fini dello sconto in fattura 110 rileva la data di primo invio. Ossia se il successivo rinvio nei 5 giorni successivi post scarto non incida sulla data di emissione originaria individuata nel 28 dicembre.

La società  ritiene che «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell’aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.»

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate conferma la soluzione proposta dal contribunte.

Cosicchè, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento:

  • è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto),
  • sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dal decreto Iva
  •  e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.»

Sintetizzando, se la fattura è emessa tempestivamente  entro i 12 giorni successivi al pagamento anche tramite sconto in fattura e comunque entro il 31 dicembre 2023, il successivo scarto non inficia sulla validità della stessa ai fini dello sconto in fattura 110.

Dunque lo scarto seguito da un nuovo invio della fattura nei 5 giorni successivi e comunque entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, permette di confermare la prima data di invio: antecedente al 2024.

Ciò permetterà di avere lo sconto pieno al 110%.

Riassumendo…

  • Una fattura elettronica scartata  e inviata corretta nei cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa;
  • ciò vale anche ai fini dello sconto in fattura superbonus 110;
  • la fattura dovrà comunque essere emessa nei termini di legge;
  • nel caso del superbonus 110, 12 giorni dal “pagamento” ed entro il 2023.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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