Con la risposta n° 464 di ieri, l’Agenzia delle entrate ha dato indicazioni su come calcolare i limiti di spesa agevolabili con il superbonus 110% in presenza di più pertinenze rispetto all’unità abitativa oggetto dei lavori. E’ stato altresì chiarito come deve essere verificato il limite delle 4 unità abitative per le quali il contribuente può accedere al superbonus.
Il superbonus e il calcolo dei limiti di spesa:la risposta n° 464 del 7 luglio 2021
La risposta n°464 prende spunto da apposita istanza di interpello.
L’Istante rappresenta di essere proprietario di un fabbricato composto da due unità abitative accatastate A/7 e da tre unità pertinenziali accatastate C/6. L’Istante intende effettuare dei lavori ammessi al superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020.
A tal fine chiede di conoscere come devono essere considerate le pertinenze ai fini della verifica:
- del limite delle 4 unità immobiliari agevolabili in caso di unico proprietario o in comproprietà, comma 9 art.119, lett. a);
- dei limite di spesa previsto dai vari interventi ammessi al superbonus.
Su tale ultimo punto, le pertinenze aumentano la spesa ammessa al superbonus 110%?
Il parere dell’Agenzia delle entrate: confermate le indicazioni di Telefisco 2021
L’Agenzia delle entrate conferma le indicazioni fornite durante l’edizione speciale di Telefisco 2021 “superbonus 110%”.
Ai fini della verifica delle 4 unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni delle norma, l’Agenzia delle entrate ritiene che le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021 sul superbonus 110%.
Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.
Sui limiti di spesa, per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Esempio, ipotizzando un edificio composto da 2 unità immobiliari e due pertinenze, il calcolo della spesa massima dovrà essere effettuato considerando il limite di spesa previsto per quello specifico intervento (ad esempio il cappotto termico) moltiplicato per 4 (2 unità immobiliari+due pertinenze).
Dunque anche il garage aumenta il limite di spesa detraibile.
Nei fatti, come ribadito nella risposta in commento. agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in “condominio.