Supplemento pensione e pensione supplementare, l’Inps con il messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018, chiarisce le differenze.
Sono pervenuti dalle Strutture territoriali e dagli Enti di patronato numerosi quesiti relativi alla definizione dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari nei casi di contribuzione accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:
- Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS);
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- gestioni autonome dell’Istituto.
In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento.
I rapporti intercorrenti tra la gestione previdenziale spettacolo e sport professionistico ed il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai fini della definizione delle istanze di pensione per il conseguimento di un’unica prestazione, sono disciplinati dall’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e regolamentati dalla Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n. 713 PRS. – n. 4871C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974.
In merito agli accordi in questione sono state fornite dall’Istituto, nel corso del tempo, istruzioni operative attraverso la pubblicazione dei messaggi n. 36579 del 28/04/1994, n. 37294 del 10/11/2005, n. 14371 del 2007 (messaggio riepilogativo) e n. 3324 del 14 marzo 2014. Ulteriori chiarimenti sull’argomento in oggetto sono stati resi, da ultimo, con la circolare n. 83 del 20 maggio 2016 ai paragrafi 2 e 2.1 (Parte I) ed ai paragrafi 7, 8 e 8.1 (Parte II).
Con il presente messaggio si richiamano quindi le indicazioni fornite con riferimento alle prestazioni in argomento e si forniscono i chiarimenti necessari.
2. Supplementi di pensione in regime di convenzione
2.1 Supplemento in caso di pensione liquidata in regime di convenzione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione, tra le due sopra citate, che sia risultata competente alla concessione della prestazione, dà diritto, a richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione che è posto a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.
2.2 Supplemento in caso di pensione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto liquidata senza l’applicazione della convenzione.
La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il pensionamento, a seguito di successiva iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni, tra le due sopra citate, non destinataria del trattamento pensionistico (art. 13 della Convenzione del 3 dicembre 1973). Sulla questione è stato, peraltro, argomentato al punto 8.1 della citata circolare n. 83/2016, al quale si rimanda.
2.3 Contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in regime di convenzione a carico delle gestioni autonome artigiani/commercianti dell’Istituto
Nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi vigenti in materia e sulla scorta delle istruzioni impartite dall’Istituto con il messaggio n. 36579/1994, riepilogate e precisate con il messaggio n. 14371/2007 (paragrafi 2 – casi B e C), la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993
L’articolo 4-ter del D.
Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.
3.1 Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM, in applicazione dell’articolo 4-terdel D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63 del 1993.
Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS o della gestione autonoma CD/CM, ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6 del 15/01/1993, convertito dalla legge n. 63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche.
A) Pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS
Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS, a seguito di ulteriore contribuzione ex ENPALS versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima.
Non è disciplinato, invece, il riconoscimento del supplemento nell’ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM.
In tale circostanza, tuttavia, a domanda dell’interessato, può essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM secondo i requisiti fissati dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
B) Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM
Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS, a norma di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.
3.2 Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993
Può verificarsi che l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento pensionistico.
Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fonte: Inps