La Tari, tariffa sui rifiuti introdotta dal d.lgs. 22/2017 non è un corrispettivo di un servizio ma un’entrata tributaria: la definizione non è puramente giuridica ma ha effetti sulla prescrizione (10 anni e non 5), sull’applicazione dell’IVA e sui rimborsi.
La sentenza si origina proprio dalla richiesta di restituzione dell’IVA versata per la riscossione della relativa tariffa negli anni 2006-2009. I giudici hanno ribadito che i contribuenti devono versare l’imposta anche in assenza di controprestazione: manca quindi il rapporto sinallagmatico tra servizio e portata del prelievo.
A nulla serve anche rilevare che il gestore sia una società privata e non ente pubblico. Restano infatti esenti da IVA le attività di gestione svolte per conto del Comune anche se determinano la riscossione di diritti, canoni e contributi. Parlare di rimborso di imposta però è improprio perché si tratta di indebito maggiore importo. La domanda di recupero per la restituzione quindi è limitata esclusivamente alla quota fatturata.