In tema TARI (Tassa sui rifiuti), alla luce delle novità previste dal 2020 per gli studi professionali dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 e di quanto previsto dal decreto Cura Italia in virtù dell’emergenza Covid-19, l’IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale) ha emanato la Nota 14 settembre 2020 per chiarire ai comuni come comportarsi. Vediamo di cosa si tratta.
Le novità TARI dal 2020 per gli studi professionali
L’art. 58 quinquies del decreto-legge n. 124 del 2019 (collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020), ha previsto, ai fini della tariffa TARI, che dal 2020, gli “studi professionali” non facessero più parte della categoria “uffici, agenzie e studi professionali”, ma entrassero a far parte della categoria “banche ed istituti di credito”.
In altri termini, dal 2020 ai fini della TARI, deve esserci la categoria “uffici ed agenzie” e la categoria “banche, istituti di credito e studi professionali”. Ciò, significa che da quest’anno per gli studi professionali, il legislatore ha previsto una tariffa TARI che è differente rispetta a quella applicabile fino allo scorso anno.
Questa novità, deve ora fare i conti con quanto previsto dall’art. 107, comma 5 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), con cui il legislatore, per via dell’emergenza Covid-19, ha stabilito la possibilità per i comuni di confermare per il 2020 le stesse tariffe TARI del 2019.
TARI del 2020 per gli studi professionali: quale tariffa applicare?
Il dubbio che sorge, dunque, a fronte di quanto illustrato nel paragrafo precedente, è come i comuni debbano, comportarsi verso gli “studi professionali”, laddove decidessero di confermare le tariffe TARI 2019.
Secondo quanto esposto dall’IFEL nella nota del 14 settembre 2020, i comuni che confermano per il 2020 le stesse tariffe TARI 2020 hanno due possibilità per risolvere la problematica, , ossia, continuare a considerare gli studi professionali nella categoria “uffici, agenzie e studi professionali” com’era fino al 2019 ed applicare, quindi, la relativa tariffa TARI 2019 e rimandare al 2021 il loro accorpamento alla categoria “banche ed istituti di credito”; oppure accorparli già dal 2020 a quest’ultima categoria ed applicare ad essi la stessa tariffa TARI 2019 prevista, quindi, per la categoria “banche ed istituti di credito”.
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