La manovra salva Italia, il dl 201/11 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 l’ha introdotto e ora l’Agenzia delle entrate, individua le modalità operative per il suo versamento. Stiamo parlando dell’imposta erariale sugli aeromobili privati. Prima di addentrarci a spiegare le modalità tecniche, è bene specificare le caratteristiche principali di tale imposta. (Manovra Monti: le misure fiscali del governo in pillole)
Tassa sui beni di lusso: auto e barche
Innanzitutto questa è un’imposta introdotta, nell’ambito della tassa sul lusso, dal governo Monti nella manovra di Natale, anche conosciuta come manovra salva Italia.
Tassa sugli aeromobili privati: come funziona
Ad essere colpiti dalla nuova tassa sui beni di lusso, vi sono anche gli aerei privati. In tal caso l’imposta erariale, ai sensi dell’articolo 16, commi 11 e 15 bis del dl 201/11, sugli aeromobili privati, ha come riferimento il peso massimo del velivolo al decollo.
Fino a mille chili, l’imposta annuale è di 1.50 euro al chilo, fino ad arrivare a oltre 10 mila chili, per cui si prevede una misura pari a 7,55 euro al chilo. Per gli elicotteri, l’imposta è al doppio mentre per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, la stessa imposta ha una misura fissa di 450 euro annuali. In merito proprio al versamento di tale imposta, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento e una risoluzione, entrambi adottati e pubblicati il 3 febbraio 2012.
Il comma 12 dell’articolo 16 del dl 201/11 prevede che l’imposta erariale sugli aeromobili privati, deve essere versata al momento in cui si richiede il rilascio o il rinnovo del c.d. certificato di revisione della aeronavigabilità , rapportato all’intero periodo di validità del medesimo certificato.
Validità del certificato di aeronavigabilità
Per ciò che riguarda la validità di tale certificato di aeronavigabilità, si prevede che:
– se esso ha validità inferiore ad un anno, l’imposta e’ dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi, per ogni mese di validità,
– se alla data di entrata in vigore del dl 201/11 (il 7 dicembre 2011), è in corso di validità, l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti, per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del medesimo certificato,
– se invece il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione di aeronavigabilità, avviene tra la data in cui entra in vigore il dl 201/11, il 7 dicembre 2011 e il 31.01.
Imposta erariale aeromobili privati si paga con il modello f24
L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 3 febbraio, ha sancito che l’imposta erariale sugli aeromobili privati, deve essere versata con il modello di pagamento F24 versamenti con elementi identificativi.
Versamento tassa aerei privati con bonifico in euro
Misura alternativa al versamento con F24, è prevista a favore di quei soggetti impossibilitati ad effettuare il pagamento con tale modello, per cui il versamento può essere eseguito con bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1223. Nel bonifico va indicato come codice BIC : BITAITRRENT, come causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell’imposta,identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento e infine il numero IBAN – IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
Risoluzione n. 11 3 febbraio 2012 Agenzia delle Entrate
Con una risoluzione del 3 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha anche istituito i codici tributo per effettuare il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell’imposta erariale sugli aeromobili privati.
Tali codici F24 sono:
– “3368” – “Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 16, comma 11 e 15-bis, d.l. 201/2011”;
– “8935” – “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – Ravvedimento – art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”;
– “1930” – “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 – art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”.
Nel modello F24 versamento con elementi identificativi, vanno indicati anche nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante, mentre nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza degli “importi a debito versati” si specifica che il campo “tipo” deve essere valorizzato con la lettera “R”, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con le marche di nazionalità e di immatricolazione, identificative dell’aeromobile, nel il campo “codice” va inserito il codice tributo di riferimento e da ultimo, nel campo “anno di riferimento”, va indicato con l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.