Con un provvedimento prima e una risoluzione poi, dello stesso giorno, lo scorso 24 aprile, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità di versamento e istituisce i relativi codici tributo connessi alla nuova tassa sulle unità da diporto.
Tassa barche: le origini dell’imposta sono nella manovra Salva Italia
Un’imposta questa nata con la manovra salva Italia, dove l’articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante le “disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”, colpisce anche le unità da diporto, prevedendo che dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale.
Le modifiche con il DL liberalizzazione
Successivamente con la conversione in legge del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, il c.d. decreto liberalizzazioni, sono state apportate una serie di misure a tutela della filiera della nautica da diporto, intervenendo sulla previsione collocata all’art. 16, D.L. n. 201/2011 del c.d. Salva Italia. Se la manovra salva Italia aveva disposto che a decorrere dal 1° maggio 2012, le unità da diporto che stazionano in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, siano soggette al pagamento della tassa di stazionamento che, secondo quanto previsto dal testo attualmente in vigore, deve essere calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, ora la nuova formulazione dell’articolo 16 comma 2 suona diversamente.
Dalla tassa sullo stazionamento alla tassa sul possesso
Si passa dalla tassa sullo stazionamento alla tassa sul possesso dell’unità da diporto, secondo misure formulate in base alla lunghezza dell’unità con scafo e che riportiamo di seguito.
Euro | Lunghezza unità da diporto con scafo |
800 | Da 10,01 a 12 metri |
1.160 | Da 12,01 a 14 metri |
1.740 | Da 14,01 a 17 metri |
2.600 | Da 17,01 a 20 metri |
4.400 | Da 20,01 a 24 metri |
7.800 | Da 24,01 a 34 metri |
12.500 | Da 34,01 a 44 metri |
16.000 | Da 44,01 a 54 metri |
21.500 | Da 54,01 a 64 metri |
25.000 | Superiore a 64 metri |
Riduzioni & esenzioni
Ridotta alla metà la tassa per quelle unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
Tassa unità da diporto: ma chi deve pagare?
I soggetti passivi tenuti al pagamento della tassa sono individuati nei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione o noleggio.
Le modalità e i termini del versamento
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento direttoriale dello scorso 24 aprile 2012, stabilisce le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
I codici tributo per il pagamento
Al fine di consentire il versamento, che deve avvenire mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della tassa in oggetto, la stessa Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:
• “3370” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011” ;
• “8936” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Sanzione”;
• “1931” denominato “Tassa sulle unità da diporto – art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 – Interessi”.
Come si compila il modello F24
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, inoltre devono essere indicati:
• nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diporto (sigla di iscrizione);
– nel caso di contratti di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo “elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto.
– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa , nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.
Pagamento anche con bonifico bancario
Ma per i soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamento con il modello F24, devono effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
a) codice BIC : BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della
tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice
tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto
1.2);
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet
della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze.
Termini di versamento
L’Agenzia delle entrate precisa anche i termini temporali di riferimento, per cui la tassa in questione è riferita al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Il versamento della stessa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Se poi il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.