Occhio alla tassa sul garage! Come canta J-Ax con il brano Piccoli per sempre: “Abbassa pure la saracinesca. Non credo che né io né te domani si andrà a messa, curami un po’ questa amarezza che ho”. Dietro ogni saracinesca si nasconde un piccolo mondo, come ad esempio un’attività commerciale oppure l’auto di famiglia.
Proprio quest’ultima rappresenta una delle voci che pesano maggiormente sulle tasche delle persone che devono mettere mano al portafoglio per acquistare un mezzo.
Tassa garage: il Fisco bussa alle saracinesche
Il carburante è indispensabile per permettere al veicolo di muoversi. Anche la tassa automobilistica è obbligatoria per tutti coloro che detengono un mezzo, a prescindere dal fatto che circoli per strada o resti fermo in garage. Un principio, quest’ultimo, che a differenza del passato viene applicato ad oggi anche alla polizza assicurativa. Ebbene sì, fino a qualche mese fa non era obbligatorio pagare l’assicurazione per i veicoli non utilizzati e lasciati fermi in garage. A partire dal mese di dicembre 2023, però, sono cambiate le carte in tavola. Entrando nei dettagli è entrato in vigore il Decreto Legislativo numero 184 del 22 novembre 2023 che, facendo seguito alla Direttiva UE numero 2118 del 2021, ha contribuito a cambiare la disciplina inerente l’assicurazione dei veicoli. Entrando nei dettagli, all’articolo 2 si legge quanto segue:
” Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento“.
L’obbligo assicurativo, quindi, non è vincolato all’effettiva messa in circolazione del mezzo.
Veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione
È bene comunque ricordare che vi sono delle eccezioni. Entrando nei dettagli, sempre come riportato nel decreto legislativo citato nel paragrafo precedente, non vi è l’obbligo di assicurazione per i mezzi formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in virtù di una misura adottata dall’autorità competente. Ma non solo, non è vi è l’obbligo di assicurazione:
“quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione. […] Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità”.
Per i ciclomotori, i motoveicoli e le macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico che sono iscritti presso gli appositi registri, il termine di comunicazione è ridotto a cinque giorni e può avere una durata pari a massimo 11 mesi, rispetto all’annualità.