La legge di bilancio 2022 proroga l’esonero, per alcuni pubblici esercizi, dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico. In dettaglio l’esonero riguarda il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari pubblico) nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati.
Il canone unico di concessione del suolo pubblico
Il canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (piò comune come “tassa occupazione suolo pubblico”), è stato introdotto dal 2021, ad opera del comma 816 della legge di stabilità 2020, in sostituzione dei seguenti tributi:
- Tosap
- Cosap
- Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
- Canone per l’uso o l’occupazione delle strade.
L’esonero tassa occupazione suolo pubblico 2021
In considerazione dell’emergenza Covid-19 ed al fine di favorire la ripresa del settore turistico italiano, con il decreto Rilancio era stabilita l’esenzione dal pagamento della tassa occupazione suolo pubblico dal 1° maggio 2020 – 31 ottobre 2020.
Successivamente il decreto Ristori, ha prorogato il beneficio anche per i primi tre mesi del 2021 ed il decreto Sostegni l’ha poi estesa fino al 30 giugno 2021. Infine, con il decreto Sostegni bis la proroga è arrivata al 31 dicembre 2021.
La proroga per il 2022
La manovra di bilancio 2022, ora estende l’esenzione tassa occupazione suolo pubblico anche ai primi 3 mesi del 2022 (ricordiamo che lo stato di emergenza Covid-19 è prorogato dal Governo al 31 marzo 2022).
Restano fermi i beneficiari dell’esenzione. Si tratta dei seguenti soggetti:
- attività di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
- attività di cui due punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
- esercizi di cui al punto 2, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
L’agevolazione, inoltre, interessa anche le occupazioni temporanee che sono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale (ed ambulante).
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