Tra le spese universitarie detraibili al 19% vi rientra anche la c.d. “tassa di ricognizione”. Vediamo di cosa si tratta.
Il nostro legislatore riconosce una detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorre da quelle sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, lo sgravio fiscale è ammesso solo se il pagamento è fatto con strumenti tracciabili (bonifico, carte di credito, ecc.).
Spese universitarie detraibili: c’è anche la tassa di ricognizione
Un elenco della tipologia di oneri ammessi alla detrazione è riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2020 e tra questi sono menzionate anche le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” universitaria.
Si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi. Il pagamento di questo diritto fisso permette allo studente di riattivare la carriera universitaria pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione.
La detrazione avviene per cassa. Quindi, ad esempio, nel Modello 730/2021 potrà essere detratta la spesa di “ricognizione” universitaria sostenuta nel 2020.
Per completezza, ricordiamo che, oltre alla predetta spesa, rientrano tra gli oneri universitari detraibili al 19% anche:
- le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso)
- le soprattasse per esami di profitto e laurea;
- le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea
le spese per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti.
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