Tassa rifiuti, cambiano le regole, tutte le novità

Interviene il Consiglio di Stato sugli aumenti della tassa rifiuti seconde case e rende illegittimo il provvedimento, cambiano le regole.
7 anni fa
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La Tassa rifiuti è sempre al centro di polemiche, soprattutto per i nuovi aumenti applicati alle seconde case o per meglio dire a carico dei non residenti nel Comune dell’immobile. Ad intervenire e mettere fine alle continue discussione, è il Consiglio di Stato con la sentenza n, 4223/2017, che dichiara illegittimo il rincaro sulla tassa rifiuti per i cittadini che non risiedono nel Comune.

Il caso esaminato riguarda il Comune di Jesolo, secondo i Giudici il Comune non decidere in piena libertà di determinare le aliquote generando disparità tra le categorie delle superfici tassabili.

I Giudici spiegano che la stima deve essere effettuata in modo realistico, tenendo conto del territorio, nel caso in questione, della vocazione turistica. Deve essere rispettato il principio di proporzionalità.

Per questo motivo, applicando il principio di proporzionalità, non è possibile prevedere delle maggiorazioni fisse per i non residenti. I giudici spiegano infatti:

le ordinarie abitazioni civili dei residenti sono usualmente abitate nel corso dell’anno, le case utilizzate solo per le vacanze hanno una presenza antropica discontinua: la quale comporta, di conseguenza, una produzione media annua di rifiuti tendenzialmente inferiore rispetto alle prime. Il rammentato principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica amministrativa nell’individuazione delle aliquote fiscali, porta quindi a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti, all’atto pratico e a priori, più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel Comune in questione. L’appello va dunque accolto“.

Il Consiglio condanna il Comune di Jesolo al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre oneri di legge. In riforma della sentenza impugnata, compensa tra le parti le spese di lite del precedente grado di giudizio.

A fronte di questa sentenza, i Comuni non possono aumentare la tassa rifiuti a loro piacimento, ma deve rispettare il principio di proporzionalità, secondo cui non vanno applicate maggiorazioni alle seconde case.

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Fonte: Sentenza del Consiglio di Stato n. 4223/2017.

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