Tassa sui rifiuti, la cd Tares in vigore dal prossimo anno, il 2013 grazie alle novità introdotte con la manovra salva Italia, manderà in soffitta la Tarsu, nonchè la Tia, sia 1 che 2, e abbisserà anche la spinosa questione ancora irrisolta del rimborso Iva sulla Tia. Alcune osservazioni in merito alla nuova tassa sono d’obbligo, in particolare per ciò che concerne l’utilizzo temporaneo dell’immobile produttivo di rifiuti, come ad esempio una casa vacanza.
Tassa sui rifiuti: le novità con la Tares
E’ bene innanzitutto precisare che la nuova tassa sui rifiuti si applica a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti .
Utilizzo temporaneo dell’immobile: chi paga la tassa rifiuti?
Per le occupazioni temporanee la Tares, la nuova tassa sui rifiuti, è a carico dei titolari degli immobili. A tal proposito si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare. In particolare è l’articolo 14 del dl “salva Italia” (201/2011), che istituendo la nuova tassa sui rifiuti, prevede che in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. E’ una disposizione innovativa questa che è diretta a superare le difficoltà applicative del tributo in caso di utilizzi temporanei, agevolando l’amministrazione comunale nell’attività di accertamento, considerato che è complicato individuare coloro che occupano locali e aree per brevi periodi.