Tassa telefono: istituiti i codici tributo in caso di accertamento

Poiché è stato esteso l’utilizzo del modello F24 anche al versamento delle tasse sulle concessioni governative, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di quella prevista in caso di accertamento per il settore della telefonia
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 31/E del 3 giugno 2021, i codici tributo per il versamento della tassa di concessione governativa sulla licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, prevista dall’articolo 21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

In considerazione del fatto che, il legislatore, ha esteso l’utilizzo del modello F24 anche ai versamenti delle tasse sulle concessioni governative, quindi, l’Amministrazione finanziaria per consentire il versamento tramite il citato modello F24 delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, ha indicato i seguenti codici tributo:

  • 3425” denominato “Tassa concessione governativa – telefonia mobile – atto di accertamento”;
  • 3426” denominato “Tassa concessione governativa – telefonia mobile – interessi – atto di accertamento”;
  • 3427” denominato “Tassa concessione governativa – telefonia mobile – sanzioni – atto di accertamento”.

Le istruzioni per la compilazione

I predetti codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio (le spese di notifica sono versate con il codice tributo  “9400 – spese di notifica per atti impositivi”).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 21 della tariffa allegata al DPR 641 del 1972, la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. Il tributo non è, invece, dovuto per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. L’invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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