Tassa vidimazione 2024, cosa deve fare chi non paga

Il 18 marzo è in scadenza il versamento della tassa vidimazione 2024. Chi salta la data può mettersi in regola spontaneamente
8 mesi fa
2 minuti di lettura
tassa vidimazione
Foto © Licenza Creative Commons

Entro il 16 marzo 2024, che essendo sabato può slittare al 18 marzo, occorre versare la tassa vidimazione 2024. Il tributo dovuto per i libri sociali tenuti da

  • società di capitali;
  • società consortili;
  • aziende speciali degli enti locali;
  • i consorzi costituiti fra gli stessi;
  • enti commerciali.

Tra i soggetti obbligati al pagamento ci sono anche le società in liquidazione. Non sono, invece, soggette alla tassa le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali; le società di capitali sportive dilettantistiche.

Importo e versamento

L’importo della tassa vidimazione 2024, come per gli anni trascorsi, è forfettizzato e dipende dal valore del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno di riferimento. In dettaglio, la somma da pagare è pari a:

  • 516,46 euro, se il capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro;
  • 309,87 euro negli altri casi.

Per coloro che al 1° gennaio sono già in attività, il versamento è da farsi entro il 18 marzo 2024 con Modello F24 (codice tributo 7085). Coloro che, invece, sono costituiti in corso di anno, il versamento deve farsi, prima della dichiarazione di inizio attività, con bollettino di c/c intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Omesso versamento tassa vidimazione 2024: come rimediare

In caso di omesso/insufficiente versamento della tassa vidimazione 2024, come si evince dalle schede informative di diverse CCIAA (Camera Commercio), trova applicazione la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Chi salta la scadenza o versa un importo inferiore al dovuto può, comunque, fare il ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997. Dunque, una sanzione pari a:

  • 0,1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è fatta nei primi 14 giorni;
  • 1,5%, se ci si mette in regole oltre i 14 giorni ma entro il 30° giorno;
  • 1,67%, facendo il ravvedimento dal 31° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75%, in caso di regolarizzazione oltre il 90° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza di versamento;
  • 4,29%, laddove ci si ravvede oltre 1 anno dalla scadenza ma entro 2 anni;
  • 5%, se si regolarizza il versamento oltre 2 anni dalla scadenza del versamento.

Alla sanzione occorre aggiungere gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo.

Il versamento della sanzione deve farsi con il Modello F23 (codice tributo 678T) indicando nel campo “codice ufficio” il codice “RCC” e nel campo “Causale” il codice “SZ”. Il campo “Anno” è da valorizzarsi con “2024”. L’imposta omessa e gli interessi, invece, devono pagarsi comunque con Modello F24 (utilizzando il suddetto codice tributo 7085).

Riassumendo…

  • il 18 marzo 2024 (il 16 è sabato) scade il versamento tassa vidimazione 2024
  • l’importo dipende dal valore del capitale sociale al 1° gennaio dell’anno
  • si versa con Modello F24 (codice tributo 7085)
  • il caso di omesso/insufficiente versamento si può fare ravvedimento operoso
  • per il ravvedimento operoso, la sanzione si versa con il Modello F24 (codice tributo 678T), mentre imposta e interessi con il Modello F24.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

BTp Futura 2030
Articolo precedente

Vendo BTp Futura 2030 per comprare BTp Valore 2030? Stessa scadenza, caratteristiche molto differenti

sanatoria
Articolo seguente

CU 2024 “autonomi” al 31 ottobre. Più tempo per l’invio, più controlli sulla dichiarazione