I buoni postali fruttiferi di Poste Italiane sono amati dagli italiani per un motivo principale: sono garantiti dallo Stato Italiano. E poi non hanno nessun costo: né per il rimborso e per la sottoscrizione eccetto gli oneri di natura fiscale. Ci si chiede però che tipo di tassazione viene applicata su di essi e cos’è la prescrizione.
Bfp e tassazione
I buoni fruttiferi postali emessi prima del 20 settembre 1986 non avevano alcuna ritenuta fiscale mentre dall’entrata in vigore del Decreto Legge numero 556 del 19 settembre 1986 si.
La ritenuta fiscale, poi, è stata cancellata e ciò è avvenuto mediante Decreto Legge numero 239 del 1° aprile 1996. È stata però sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi del 12,50%. Ad oggi essa è ancora presente.
La prescrizione
La prescrizione riguarda soltanto i buoni fruttiferi postali cartacei. Quelli dematerializzati, infatti, non possono cadere in prescrizione perché vengono rimborsati alla scadenza e l’intero importo accreditato direttamente sul conto di regolamento di chi li ha intestati.
Tornando alla prescrizione, essa avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo. Quando si verifica tale condizione il titolare del buono non può più reclamare né il capitale che aveva investito né gli interessi maturati.
Poste comunica inoltre che i titoli cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 si prescrivono a favore del Mef mentre quelli prescritti (emessi dal 14 aprile 2001 in poi) verso il Fondo Istituito presso il Mef. Ciò in base alla normativa sui depositi dormienti. Questo significa che per i buoni prescritti non vi sarà alcun rimborso. Ciò è anche comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha inoltre chiarito di non aver mai avviato o condotto procedure di transazione o di mediazione per il rimborso di titoli di Stato ormai irrimediabilmente prescritti.
Leggete anche: Buoni di Poste Italiane ordinari serie “O” e “P”: valore di rimborso più basso rispetto al retro, perché?