Mance alberghi e ristoranti. Chiarimenti sulla tassazione sostitutiva (circolare n° 26-Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate ha analizzato le novità previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ossia la tassazione sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali applicabile alle mance.
1 anno fa
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tasse sulle mance
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Arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione delle mance pagate dai clienti di alberghi e ristoranti (nonché altri locali) in favore del personale a loro servizio.

Infatti, con la circolare n°26/E di ieri l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ossia la tassazione sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali applicabile alle mance. Le mance al pari degli altri introiti riconosciuti al lavoratore dipendente (cameriere, barman, ecc).  fanno reddito in busta paga.

Ciò, in virtù dell’applicazione del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.

Grazie alla legge di bilancio 2023, le mance potranno essere “tassate” a scelta del lavoratore con un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Ivi comprese le mance. Anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.

La tassazione sostitutiva delle mance

Il comma 58 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, dispone quanto segue:

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno (..).

Dunque, anziché pagare l’Irpef sulle mance, i lavoratori del settore alberghiero o della ristorazione (o altri locali in cui sono somministrate bevande e/o alimenti), potranno versare un’imposta sostitutiva del 5%.

Sarà interessante sapere quali saranno gli introiti per lo Stato, posto che l’evasione fiscale per le mance è a livelli assoluti. Basterà la tassazione sostituiva a spingere i lavoratori a dichiarare anche le mance?

La tassazione sostitutiva delle mance. I chiarimenti della circolare n°26

Proprio sulle novità della Legge di bilancio 2023, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la circolare n°26/E.

Innanzitutto, l’Agenzia ha chiarito meglio l’ambito soggettivo di applicazione della tassazione sostitutiva.

In particolare, il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della l. n. 287 del 19914.

L’articolo citato fa riferimento a: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, sale da gioco, locali notturni, ecc.

La tassazione sostituiva per le mance percepite nell’anno N+1 è ammessa solo laddove il reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno N non sia superiore a 50.000 euro.

Ai fini del calcolo del limite reddituale di 50.000 euro, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore. Compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Inoltre, il limite deve essere verificato tenendo conto del principio di cassa allargata.

Nel complesso, i requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

  1. titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico (settore turistico-alberghiero e della ristorazione);
  2. percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
  3. assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Nella circolare in parola viene specifico che la tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Ci sono già i codici tributo per pagare la tassa sulle mance.

Riassumendo.

  • L’Agenzia delle entrate ha rilasciato chiarimenti sulla tassazione sostitutiva delle mance in alberghi e ristoranti;
  • le mance potranno essere “tassate” a scelta del lavoratore con un’imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno;
  • il lavoratore può rinunciare alla tassazione sostituiva delle mance con apposita richiesta scritta presentata al proprio datore di lavoro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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