Si completa il quadro della nuova tassazione sulle mance ricevute dai lavoratori dipendenti del settore ristorazione e altre strutture ricettive (camerieri, chef, ecc.). Dopo la Circolare n. 26/E del 2023 emanata dall’Agenzia Entrate e dopo l’istituzione dei codici tributo per il versamento da parte del datore di lavoro, l’Amministrazione finanziaria individua anche il codice tributo che lo stesso lavoratore dovrà utilizzare laddove scelga di optare per tale tassazione direttamente in sede di dichiarazione redditi.
Un piccolo passo indietro è doveroso.
Ai sensi del TUIR (testo unico imposte sul reddito) le mance che i clienti elargiscono ai lavoratori dipendenti del settore ristorativo e alberghiero costituiscono reddito di lavoro dipendente per chi le percepisce. Pertanto, come tali, sono soggette a ordinaria imposizione fiscale IRPEF (quella a scaglioni, per intenderci).
La legge di bilancio 2023 (commi da 58 a 62), tuttavia, ha introdotto un regime di tassazione sostitutivo dell’IRPEF. Ossia la possibilità di tassarle al 5%.
I requisiti per la tassazione sostitutiva mance
La tassazione sostitutiva delle mance è una facoltà e non un obbligo. Il lavoratore può tranquillamente decidere di restare in quella ordinaria IRPEF. Inoltre non è concessa a tutti.
E’, infatti, riservata solo ai lavoratori dipendenti, del settore privato, che lavorano in strutture ricettive e somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro. Fissato anche un limite nell’applicazione.
Trova terreno solo entro il limite del 25% del reddito derivante dalle prestazioni rese nell’anno stesso per il lavoro reso nel settore turistico – alberghiero.
Il regime è quello naturale
In merito all’applicazione, il nuovo regime di tassazione sostitutiva mance (è da periodo d’imposta 2023) applicato, laddove ci sono i requisiti, in maniera automatica dal datore di lavoro.
Quindi, rappresenta quello naturale. In sostanza il datore di lavoro, salvo diversa richiesta espressamente ricevuta dal lavoratore, sottopone le mance ad imposta sostitutiva.
I codici tributo versamento tassazione mance per il datore di lavoro sono quelli definiti con la Risoluzione n. 16/E del 2023.
Tassazione mance, la scelta in dichiarazione e il versamento
Il lavoratore dal canto suo può, comunque, modificare la sua scelta in sede di dichiarazione redditi. Se, quindi, ad esempio questi, nel 2023 ha chiesto al datore di lavoro di applicare sulle mance la tassazione ordinaria, potrà comunque optare per la tassazione sostitutiva della Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023).
In tale ipotesi, se questi presenterà la dichiarazione con Modello 730 senza sostituto d’imposta o Modello Redditi Persone Fisiche, dovrà provvedere autonomamente a versare detta imposta sostitutiva e lo dovrà fare con Modello F24. A questo fine, l’Agenzia Entrate con la nuova Risoluzione n. 11/E del 2024, individua il codice tributo “1838”.
Se, invece, il lavoratore farà il 730 con sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva sarà trattenuta direttamente in busta paga.
Va de sé che se il lavoratore nel 2023 ha accettato che il datore di lavoro applicasse la tassazione sostitutiva, potrà in Dichiarazione redditi 2024 optare per quella ordinaria IRPEF.
Riassumendo
- dal periodo d’imposta 2023 le mance sono assoggettate dal datore di lavoro, se ci sono i requisiti, a imposta sostitutiva 5%
- se il lavoratore dipendente vuole la tassazione ordinaria lo deve comunicare espressamente al datore
- ad ogni modo, il lavoratore può modificare la sua scelta tassazione mance in dichiarazione redditi
- l’Agenzia Entrate ha individuato il codice tributo tassazione mance in caso di scelta in dichiarazione redditi (il codice è 1838)
- nella Circolare n. 26/E/2023 i chiarimenti tassazione sostitutiva mance.