Tassazione plusvalenza superbonus. Ecco quanto si riprende lo Stato (un esempio pratico)

La tassazione della plusvalenza superbonus non scatterà se la vendita riguarda gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale
1 anno fa
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IL DDL di bilancio 2024 con una norma ad hoc mette in guardia chi vuole guadagnare vendendo la propria casa dopo averla ristrutturata tassando la plusvalenza superbonus 110. La plusvalenza eventuale derivante dalla vendita sarà tassata. La tassazione potrà avvenire o secondo le regole ordinarie Irpef o sulla base di un’imposta sostitutiva.

Detto ciò, rimangono fuori da tale previsione l’abitazione principale del contribuente nonché gli immobili ricevuti per successione.

Detto ciò, a quanto ammontano i soldi che lo Stato rivuole indietro da chi vende la casa messa a nuovo con il superbonus?

Vediamo con un esempio pratico di capire come funzionale la c.

d. plusvalenza superbonus.

La tassazione della plusvalenza superbonus

La norma che sta facendo tanto discutere è inserita all’art.18 del DDL di bilancio 2024.

In base a tale norma, saranno tassate le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi superbonus 110 che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione (vedi nuova lett. b-bis art.67, c.1 del TUIR). Rispetto al teso iniziale del DDL di bilancio, il periodo di controllo plusvalenza superbonus è passato da 5 a 10 anni.

La tassazione della plusvalenza superbonus non scatterà se la vendita riguarda:

  • gli immobili acquisiti per successione;
  • gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione. O qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Al fine di determinare il prezzo di acquisto dell’immobile, viene previsto che, in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito 110:

  • i costi sostenuti per la ristrutturazione non andranno ad aumentare il costo di acquisto o costruzione del bene;
  • tali costi invece concorreranno al 50% laddove i lavori all’atto della cessione siano conclusi da più di 5 anni.

Inoltre, per i medesimi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Variazione comunicata dall’ISTAT.

Tassazione plusvalenza superbonus. Ecco quanto si riprende lo Stato (un esempio pratico)

La norma voluta dal Governo Meloni potrebbe costare molto cara agli italiani.

Volendo fare un esempio, in base alle regole ordinarie di tassazione della cessione di immobili nei 5 anni, la plusvalenza è pari alla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto (o costruzione dell’immobile), aumentato, quest’ultimo, dei costi inerenti il bene venduto.

Dunque, per esempio se il prezzo di vendita è pari a 200.000 euro e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti e pari a 160.000 euro (100.000+60.000), la plusvalenza superbonus 110% sarà pari a 40.000 euro.

Al contrario, se l’immobile messo in vendita rientra nella nuova norma del Governo Meloni, i costi di ristrutturazione non dovranno essere considerati ( o considerati al 50% se si verificano le situazioni sopra analizzate). Cosicché la base imponibile ossia la plusvalenza da tassare sarà pari a 100.000 euro. La plusvalenza sarà invece pari a 70.000 euro se la cessione avviene entro il quinquennio dalla conclusione dei lavori.

Riassumendo…

  • Il Governo Meloni ha previsto una norma che tassa chi vende la casa ristrutturata con il superbonus;
  • la tassazione della plusvalenza potrà avvenire o secondo le regole ordinarie Irpef o sulla base di un’imposta sostitutiva al 26%;
  • rimangono fuori da tale previsione l’abitazione principale del contribuente nonché gli immobili ricevuti per successione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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