Tassazione rendite finanziarie: l’imposta del 12,5% sui titoli di stato non è per tutti

L’imposta del 12,50% sulle rendite finanziarie dei titoli di stato esteri non riguarda i Paesi inseriti nella black list. L’elenco viene aggiornato ogni anno dal Ministero.
5 anni fa
1 minuto di lettura

Buongiorno,

avrei un quesito in tema di rendite finanziarie. Recentemente ho acquistato obbligazioni internazionali in euro emesse dall’Albania e dalla contabile ho visto che la banca mi ha applicato sugli interessi maturati (rateo) l’imposta sostitutiva del 26%. Trattandosi di un titolo di stato, anche se estero, dovrebbe essere tassato al 12,50%. Ho provato a chiedere spiegazioni all’ufficio titoli ma mi è stato detto che, essendo il paese estero inserito nella “black list”, la tassazione in misura ridotta non può essere applicata. Volevo quindi chiedere se è corretto e cosa devo fare. Grazie.

Risponde la redazione

Gentile investitore,

l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi maturati dai titoli di stato (rendite finanziarie) si applica non solo per Bot, Btp, Cct, ec.

Ma anche per gli strumenti finanziari equiparati (obbligazioni emesse da regioni, province, comuni, organi sovranazionali, banca mondiale, Bei, ecc.), ma anche per i titoli di stato esteri purchè inseriti nell’elenco Paesi white list. Diversamente, i paesi a fiscalità privilegiata e per i quali non vi è scambio di informazioni con l’Italia (Paesi black list) non godono – secondo l’ordinamento fiscale italiano – del beneficio dell’imposta sostitutiva ridotta al 12,50% al pari dei titoli di stato italiani.

I Paesi inseriti nella black list 2019

Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze redige una lista di Paesi che rientrano nella white list e nella black list, in base agli accordi che l’Italia raggiunge con essi nel corso dell’anno precedente in tema di trasparenza fiscale. Così è accaduto nel 2017 per la Svizzera, ma anche per tanti altri Stati che hanno in corso riforme per il reciproco scambio di informazioni fiscali. Per il 2019, i Paesi inclusi nella black list sono i seguenti:

  • Aruba,
  • Barbados,
  • Belize,
  • Bermuda,
  • Dominica,
  • Figi,
  • Isole Marshall,
  • Oman,
  • Emirati arabi uniti,
  • Vanuatu.

Gli accordi di scambio superano la black list

Per altri Paesi, pur non essendo inclusi nella black list, vi sono accordi per lo scambio di informazioni fiscali con l’Italia allo scopo di combattere l’elusione.

Fra questi, tutti i dell’Est Europa, compresa l’Albania. Nel suo caso, quindi, l’imposta sostitutiva sugli interessi maturati dalle obbligazioni dell’Albania è del 12,50% e non del 26% come erroneamente applicato dalla banca. Allo scopo è bene presentare un reclamo al fine di chiedere la correzione e lo storno delle imposte che l’intermediario sta erroneamente applicando sul titolo di stato in oggetto.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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