Le prostitute devono pagare le tasse? Torna una questione ormai storicamente dibattuta: da quando esiste il “mestiere più antico del mondo” c’è qualcuno che punta il dito contro le prostitute che evadono le tasse. Questo nella pratica spesso è innegabilmente vero anche se, a ben vedere, la legge sul punto prevede l’opposto. Per la Cassazione infatti la prostituzione, dal punto di vista fiscale, è assimilabile al lavoro autonomo se viene svolta in forma abituale, mentre rientra nella categoria dei “redditi diversi” se viene svolta, sempre autonomamente, ma in forma occasionale.
Anche le prostitute pagheranno le tasse
Le prostitute devono pagare le tasse: ecco cosa dicono i giudici
Nel dispositivo della sentenza della Cassazione n. 15596 del 27.7.2016 si legge che “la natura reddituale attribuita ex lege ai proventi delle attività illecite, con la conseguente tassabilità quali “redditi diversi”, comporta, a maggior ragione, che venga riconosciuta natura reddituale all’attività di prostituzione, di per sé priva di profili di illiceità (costituendo invece illecito penale ogni attività di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui a norma dell’art.3 della legge 20.2.1958 n.75), attività parzialmente tutelata dallo stesso ordinamento civile che comprende la prestazione sessuale dietro corrispettivo nella categoria della obbligazione naturale, la quale, se non consente il diritto di azione, attribuisce alla persona che ha svolto l’attività di meretricio il diritto di ritenere legittimamente le somme ricevute in pagamento della prestazione ( art.2035 cod.civ.)”.
Peraltro l’assoggettamento a tassazione dell’attività di prostituzione è stata confermata anche a livello comunitario dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sentenza del 20.11.2001, causa C-268/99, in cui è stato affermato che « la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale rientra nella nozione di attività economiche», e che «spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se sussistono le condizioni per ritenere che la prostituzione sia svolto come lavoro autonomo», ossia al di fuori di fenomeni di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione altrui. (i cui proventi, prima ancora che assoggettabili ad imposta, sono interamente confiscabili quali provento di reato a norma dell’art.240 comma 1 cod.pen.)”.