Si avvicina la scadenza del pagamento delle imposte anche per chi ha conti e depositi all’estero. Entro il 2 dicembre bisogna infatti versare le relative tasse (IVAFE) relative ai risparmi detenuti all’estro e dichiarati con il quadro RW del modello Unico.
Come recita la legge, i risparmiatori residente in Italia che detengono strumenti finanziari presso banche estere devono dichiararlo all’Agenzia delle Entrate. Per costoro le imposte sono le stesse che il fisco applica in Italia e per le quali le banche agiscono come sostitute d’imposta prelevando direttamente dai conti le somme destinate all’erario.
La dichiarazione delle attività finanziarie e il Quadro RW
Pertanto le persone fisiche dovranno dichiarare a mezzo quadro RW del modello Unico della dichiarazione dei redditi tutte le attività finanziarie detenute all’estero e gli interessi che sono stati prodotti nell’anno fiscale di competenza sui quali dovrà essere calcolata e applicata l’imposta sostitutiva del 26% (o 12,5% se trattasi di titoli di stato). Inoltre, sempre a mezzo quadro RW, dovranno essere riportati i guadagni o le perdite in conto capitale e in caso di profitto (capital gain) occorrerà calcolare e versare la relativa imposta. Infine, il contribuente dovrà anche versare l’aliquota dello 0,02% sulle attività finanziarie detenute alla data del 31 dicembre di ogni anno (imposta di bollo sul deposito titoli) desumibili dalle risultanze dell’estratto deposito titoli.
Che cos’è l’IVAFE e quanto si paga
L’IVAFE è, quindi, per definizione l’imposta che le persone fisiche residenti in Italia devono pagare allo Stato. Entrata in vigore nel 2012 con il governo Monti, riguarda anche conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari di ogni genere (quote di fondi d’investimento, polizze vita, ecc.). L’IVAFE va pagata il 30 novembre di ogni anno, ma può essere rateizzata in due tranches: una il 30 novembre come acconto e l’altra il 30 giugno dell’anno successivo a saldo.
Le sanzioni
Un aspetto molto importante relativo alla compilazione del quadro RW per i redditi all’estero è legato al regime sanzionatorio nel momento in cui il quadro non sia compilato ovvero sia compilato con valori più bassi di quelli corretti. In proposito va ricordato che oggi lo scambio delle informazioni fiscali con i paesi esteri “white list” avviene in automatico nell’ambito del monitoraggio delle attività fiscali. Pertanto, le banche estere comunicano al fisco italiano tutte le attività finanziarie detenute dal contribuente in maniera dettagliata riassumendo i saldi di conto corrente e i saldi dei depositi.
Casi di esenzione
Quindi, se non viene compilato il quadro RW, l’ Agenzia delle Entrate applicherà al contribuente una sanzione per violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Multa che viene raddoppiata qualora le attività finanziaria siano detenute in Paesi black list (paradisi fiscali) che non applicano ancora l’attività di monitoraggio automatico ma che comunque comunicano i dati al fisco italiano in via non automatica. Unica eccezione alla compilazione del Quadro RW è data per i depositi e conti correnti costituiti il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 L. n. 186/2014) . Sono esonerati dalla dichiarazione nel Quadro RW anche i contribuenti italiani che lavorano all’estero in via continuativa (frontalieri) e che non detengano attività finanziarie.