Le tasse su vincite da gioco non sono più dovute, in quanto le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stato membri della UE o nello Spazio economico europeo non concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Lo ha definito la legge Europea 2015-2016, in questo modo ha adeguato la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco all’ordinamento UE, in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014.
Tasse su vincite da gioco: vecchia normativa
Prima della legge Europea 2015-2016, la normativa italiana prevedeva un differente trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco fossero state ottenute in Italia o in un altro Stato membro.
L’art. 69, comma 1, TUIR prevedeva che i premi e le vincite derivanti da lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse organizzati per il pubblico, derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, costituivano reddito per l’intero periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Tali proventi sono considerati quali redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera d).
L’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento, assoggetta i premi di importo maggiore a 25,82 euro ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il comma 2 stabilisce l’ammontare della ritenuta nel:
- 10% per i premi delle lotterie, tombole o simili;
- 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere.