Tasse su vincite da gioco: nuova normativa
La legge Europea 2015-2016 (art. 6, comma 1) modifica l’art. 69, comma 1, TUIR stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1-bis, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Il nuovo comma 1-bis dispone un’esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri della Unione europea o nello Spazio economico europeo, tali proventi non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
L’art. 6, comma 2, della legge Europea 2015-2016, di conseguenza, abroga l’art. 30, comma 7, D.P.R. n. 600/1973, il comma abrogato prevedeva che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate in Italia, era compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’art. 3, D.P.R. n. 640/1972.
Le case da gioco tenute al pagamento dell’imposta sugli spettacoli erano escluse dall’obbligo di rivalsa dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti e degli scommettitori.