Il credito d’imposta per gli affitti pagati durante la pandemia spetta anche laddove non vi sia stato un calo di fatturato. A tal fine però è necessario che la sede dell’attività sia localizzata in un comune in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 186 del 17 marzo.
Il tax credit affitti
Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.28, ha previsto un credito d’imposta per gli affitti di immobili non abitativi pagati durante la pandemia.
Possono beneficare del tax credit locazioni (circolare, Agenzia delle entrate, n°14/E 2020):
- imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), el comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Il bonus spetta indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Oltre ai soggetti appena citati, rientrano tra i beneficiari del credito d’imposta: le strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Credito d’imposta al 60%
Il bonus spetta nella misura del:
- 60% del canone di locazione, di leasing, concessione di immobili non abitativi;
- 30% per i contratti a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivo almeno di un immobile ad uso non abitativo destinato alle suddette attività.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda e’ determinato nella misura del 50 per cento.
Si perchè il calo di fatturato è uno dei requsiti necessari per accedere al credito d’imposta. Infatti, il credito d’imposta spetta agli esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta in corso nel 2019. Tali soggetti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese agevolato di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Attenzione: il requisito del calo di fatturato non deve essere verificato:
- per i soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’
- per coloro che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Proprio su tale ultimo punto si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 186 del 17 marzo.
La risposta n° 186 del 17 marzo: tax credit affitti anche senza calo fatturato
Con la risposta n° 186 del 17 marzo, l’Agenzia delle entrate ha risposto a specifico interpello con il quale un imprenditore ha chiesto se fosse possibile beneficare del credito d’imposta anche senza calo di fatturato. Considerato che la sede operativa dell’impresa si trova in un comune colpito da un evento calamitoso con emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Nello specifico si trattava del comune di Rimini. Comune dell’Emilia Romagna, in stato di emergenza al 31 gennaio 2020 come da
- deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 (Eventi Maggio 2019 – durata 12 mesi);
- deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02 dicembre 2019 (Eventi Novembre 2019 – durata 12 mesi , come da articolo 1, comma 1 della Deliberazione del 14 novembre 2019, di cui estende gli effetti).
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Come già chiarito per i contributi a fondo perduto ( Circolare, Agenzia delle entrate, n°22/E 2020) la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
- il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020,Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
- tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Conclusioni
Nel presupposto che il comune presso cui è svolta l’attività per la quale si richiede il tax credit affitti, risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso e che lo stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta spetta: per i canoni di locazione versati nel 2020, a prescindere dalla riduzione di fatturato.
Sui mesi agevolati si ricorda che il bonus spetta per i canoni di locazione pagati in riferimento ai seguenti mesi: marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale beneficano del bonus per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.