L’utilizzo del tax credit locazioni prima che sia intervenuta l’autorizzazione UE alle modifiche apportate dal decreto Agosto è punita con la sanzione del 30% del credito utilizzato. La sanzione può comunque essere oggetto di ravvedimento operoso. A fornire questo importante chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.
Il Tax credit locazioni
Il credito d’imposta per i canoni di locazione pagati per gli immobili non abitativi (Tax credit locazioni) è stato introdotto con l’art.28 del D.L. 34/2020, c.
Il credito d’imposta spetta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda pagati da chi svolge attività d’impresa, arte o professione. Tali soggetti devono presentare ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro. Tale limite va verificato in riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Anche gli enti commerciali e le imprese agricole rientrano tra i soggetti beneficiari.
Attenzione, il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi agevolati di almeno il cinquanta per cento rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Detto ciò, il requisito potrebbe essere verificato solo per alcuni dei mesi agevolati. Di conseguenza il credito spetterà solo per i mesi per i quali è stato verificato il calo di fatturato.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone effettivamente versato. Per i contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio co-working) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito d’imposta è pari al 30%.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione o a scomputo delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti. Comprese le banche e altri intermediari finanziari. Coloro che ricevono il credito hanno la possibilità di ulteriore cessione. Se il credito è ceduto al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Attenzione, comunque deve essere versata la parte di canone non coperta dal credito d’imposta.
La compensazione avviene in F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Si utilizza il il codice tributo “6920”.
Coloro che invece ricevono il credito (cessionari) e lo utilizzano in F24, devono riportare, il codice:
“6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Ad ogni modo, con il provvedimento del 1° luglio 2020 sono state regolate le modalità di cessione e di utilizzo del tax credit da parte dei cessionari.
La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Su tale passaggio, nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, laddove l’accettazione della cessione sia avvenuta nel 2020 ma il credito non sia stato utilizzato in F24 entro il 31 dicembre dello stesso anno, lo stesso è comunque utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2021(periodo d’imposta 2020), a scomputo delle imposte dalla stessa risultante.
Le modifiche del decreto Agosto e l’autorizzazione UE
Il D.L. 104/2020, c.d decreto Agosto ha modificato il tax credit locazioni. Nello specifico, con l’art.77 l’agevolazione è stata estesa, indipendentemente dal volume di affari dell’anno precedente: anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Inoltre, sempre grazie al D.L. Agosto, il credito d’imposta, per tutti i potenziali beneficiari, spetta anche per il mese di giugno. Difatti, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il bonus affitti spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ancora, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo da prendere in considerazione comprende, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio.
Considerando anche le modifiche apportate dalla Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021.
Sul bonus affitti è intervenuto anche il D.L. 137/2020, decreto Ristori.
Detto ciò, le modifiche apportate dal decreto Agosto erano subordinate ad apposita autorizzazione dell’Unione Europea.
L’art 77, oltre ad ampliare la portata del bonus affitti però, prevedeva che:
“l’efficacia della presente disposizione e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.
Difatti, le modifiche apportate al bonus affitti dal decreto Agosto, sono diventate efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (autorizzazione UE). Autorizzazione avvenuta in data 28 ottobre 2020.
A tal proposito, si veda il nostro articolo “Estensione bonus affitti decreto Agosto: arrivata l’autorizzazione UE”
L’utilizzo anticipato del tax credit locazione rispetto all’autorizzazione UE: le sanzioni applicabili
In alcuni casi è successo che alcuni contribuenti hanno utilizzato il credito d’imposta anche in riferimento ai canoni pagati a giugno 2020.
Ebbene, in tali casi si si configura la violazione di cui all’art.13 del D.Lgs 471/1997:
Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalita’ di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
Le sanzioni per l’utilizzo anticipato del tax credit locazioni può essere oggetto di ravvedimento operoso.