Per gli anni di imposta fino al 2020, i versamenti del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente e della TARI (Tassa sui rifiuti) andavano effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA stessa.
Dal periodo d’imposta 2021, invece, il legislatore ha deciso di separare i versamenti e, in conseguenza, di ciò, con la Risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fissato gli appositi codici tributo da utilizzare nel Modello F24 ordinario e per il Modello F24 EP (enti pubblici).
I nuovo codici tributo per il versamento TEFA
Il TEFA, ricordiamo, è il tributo provinciale istituito a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa a valorizzazione del suolo.
I codici tributo per il versamento distinto di questo tributo, individuati con il predetto documento di prassi, sono i seguenti:
- “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”
- “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”
- “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Se si compila il Modello F24 ordinario, i citati codici vanno inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”; se, invece, si compila il Modello F24 EP, vanno indicati nella sezione “TARES-TARI”.
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