Chi non è infastidito dalle continue telefonate commerciali che propongono nuovi contratti con gestori telefonici, della luce e del gas? Molti sono portati, dopo l’ennesima, inutile chiamata cui si risponde, magari seccamente, con un “non mi interessa” a perdere giustamente la pazienza e a chiedersi se il continuo disturbo possa essere denunciato come molestia.
Telemarketing e disturbo: si tratta di molestie?
Molti all’ennesima telefonata commerciale sono portati a chiudere il telefono in faccia all’operatore, altri ancora memorizzano il numero per bloccarlo ma sono tutti palliativi poiché non riducono affatto la frequenza delle chiamate.
La Cassazione con una recentissima sentenza, la numero 38224 del 1 agosto 2017, ha risposto alla domande se è possibile presentare una denuncia contro le telefonate commerciali.
Il codice penale in materia di molestie telefoniche stabilisce che è punibile con l’arresto fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 chi arreca molestia o disturbo per petulanza. Come si nota, il reato è caratterizzato proprio dalla finalità del colpevole di dare fastidio agli altri per ragioni futili. Le telefonate commerciali sono, invece, dettate da motivi pubblicitari e non possono essere sanzionate dalla legge poiché manca l’intento di nuocere al destinatario della telefonata. Da questo si evince che non si può presentare una denuncia per le telefonate commerciali per reato di molestia anche se resta la violazione della legge sulla privacy (solo se l’utente è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni o se ha negato il trattamento ai propri dati personali).
Telemarketing: risarcimento danni
Se colui che continua ad essere bersagliato dalle telefonate pubblicitarie ha negato il consenso al trattamento dei dati personali o è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni può rivolgersi al Garante della Privacy per una segnalazione e può intentare un’azione civile per chiedere il risarcimento dei danni.
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