Come nasce l’adempimento – Variazioni in aumento e in diminuzione
L’articolo 30 del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce le norme per l’adempimento della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni. Secondo l’art. 30, le variazioni del reddito dominicale, in aumento o in diminuzione, devono essere denunciate dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, con apposito modello, nel quale vanno indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento dei terreni.
- variazioni del reddito dominicale in aumento, quelle derivanti dalla sostituzione del prodotto coltivato, rispetto a quanto indicato in catasto, con un altro di maggiore reddito;
- variazioni del reddito dominicale in diminuzione, quelle avvenute in senso opposto, cioè quando la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto avviene con un’altra di minore reddito oppure quando si riduce la capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, o per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. I termini dell’adempimento e il periodo d’imposta interessato.
Le variazioni in aumento, dei redditi dominicali e agrari del terreni, devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti (art. 30, comma 2 ), le variazioni hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione, dei redditi dominicali e agrari del terreni, hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti (art. 30, comma 3) se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Le variazioni hanno effetto dall’anno in cui avviene la comunicazione. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
Omessa dichiarazione e sanzioni
In caso di omessa denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni , è prevista una sanzione amministrativa, da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000.