Test ammissione Università: i costi sono in detrazione?

Possono essere portati in detrazione i costi sostenuti per partecipare ai test di ammissione ai corsi universitari?
9 anni fa
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I costi sostenuti per i test di ammissione ai corsi universitari sono detraibili come spesa di istruzione? Questa è una domanda che molti contribuenti si pongono senza trovare risposta precisa. L’articolo 15, comma 1, lettera E del TUIR specifica che sono detraibili le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. La detrazione, nella misura del 19%, spetta anche quando la spesa sia sostenuta per familiari a carico. Per quanto riguarda i test di ammissione all’Università, il cui costo può variare dai 25 ai 100 euro in base alla tipologia di università per ogni tentativo, essi sono detraibili nella stessa misura qualora siano indispensabili per accedere ai corsi.

Si parla, quindi, delle facoltà a numero chiuso dove la prova di preselezione è una condizione indispensabile alla frequenza dei corsi universitari. Dal beneficio fiscale sono esclusi, invece, i test di orientamento e i corsi di preparazione ai test di ammissione, questi costi, non essendo di per se indispensabili, quindi, non possono essere portati in detrazione.

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Per l’accertamento del requisito di inabilità al 100% è necessario sottoporsi a visita INPS e ottenere quindi il rilascio del verbale sanitario nel quale è indicata la minorazione fisica o psichica. La procedura da seguire per la richiesta dell’indennità di accompagnamento all’INPS si articola nei seguenti step: acquisizione dal medico di base del certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario; invio della domanda di accertamento sanitario all’INPS tramite il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”; invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata AR o a mezzo PEC. Una volta ricevuto il verbale con il riconoscimento dell’invalidità al 100%, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”. Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda per ricevere l’assegno di accompagnamento si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato oppure tramite enti di patronato o associazioni di categoria dei disabili.
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