L’art. 620 c.c. u.c., consente la cancellazione di alcune frasi di natura non patrimoniale prima della pubblicazione del testamento, solo in casi eccezionali e dove è possibile, deve essere sempre rispettata la volontà testamentaria del de cuius. Il Tribunale di Reggio Emilia con un provvedimento del 12 febbraio 2015, si è trovato a discutere su un argomento poco trattato nelle aule dei Tribunali, ha negato alla moglie e unica erede del defunto, la cancellazione di alcuni stralci della disposizione testamentaria di natura non patrimoniale.
Va sempre rispettata la volontà testamentaria del de cuius
Il Tribunale nel caso specifico: la frase “voglio che al mio funerale siano invitate e presenti e in forma più che amichevole fra chi mi ha conosciuto in intimità le seguenti persone, (seguita da alcuni nomi femminili) e per profonda amicizia (seguita da alcuni nomi femminili)”, non lede l’onore e il decoro della moglie del de cuius. Secondo il Tribunale emiliano, si tratta di una disposizione che, seppur di carattere non patrimoniale, richiama la volontà del testatore deve essere rispettata. Le parole usate dal testatore, “intimità” e “in forma più che amichevole” non seguite da alcuna informazione temporale, anche se riferite al genere femminile delle persone, non pregiudicano la dignità e la rispettabilità della moglie. Leggi anche: Testamento congiunto o reciproco: quali differenze? Depositare il testamento olografo e segreto dal notaio: costi e procedura Come impugnare un testamento olografo: motivi di nullità e annullabilità Testamento e clausola di diseredazione: quando è valida? Testamento