Salve Patrizia.
Il TFR maturato dal lavoratore defunto si devolve agli eredi come diritto proprio e non come diritto successorio. Questo significa che non rientra nell’attivo ereditario e gli eredi possono pretenderlo anche se decidono di non accettare l’eredità.
Il TFR spetta, secondo quanto disposto dal codice civile, non entrando nell’asse ereditario, ai soggetti di seguito elencati:
- coniuge superstite (anche se separato legalmente);
- figli (indipendentemente dalla vivenza a carico);
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (se viventi a carico del lavoratore deceduto).
L’articolo 2122 del codice civile, infatti, recita “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge ai figlie, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
Se la mamma e il fratello di sua moglie erano con voi conviventi, quindi, parte del TFR spetta anche a loro, se, invece, la convivenza era solo con lei e suo figlio il TFR spetta soltanto a lei in quanto coniuge e tutore di suo figlio.